Inammissibile il ricorso che invoca una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 13214 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità non si configura con la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Resta preclusa alla Corte di Cassazione la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, nonché l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti. La valutazione della prova e la qualificazione del fatto costituiscono apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice di merito. Parimenti insindacabile è la motivazione con cui il giudice di secondo grado neghi le circostanze attenuanti generiche, ove priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 18 marzo 2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno del 5 aprile 2022, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di due mesi di arresto per il reato di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: violazione di legge per erronea configurazione della responsabilità penale e omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto alla prima doglianza, il Collegio ribadisce che esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito.
Il principio è ricondotto al consolidato insegnamento delle Sezioni Unite n. 6402 del 30.04.1997, secondo cui la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità. La Corte ricorda che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge n. 46/2006, resta immutata la natura del sindacato esercitabile sui vizi della motivazione.
Il Collegio richiama altresì Sez. V n. 17905 del 23.03.2006 e Sez. VI n. 22445 del 08.05.2009, per confermare che in sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Su questa base, il ricorrente invoca in realtà un’inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito, senza confrontarsi con specificità con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito.
Anche la seconda doglianza è inammissibile. La motivazione della Corte di appello giustifica in punto di diritto le ragioni del diniego del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., risultando priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, e dunque insindacabile in sede di legittimità, come affermato da Sez. VI n. 42688 del 24.09.2008.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Nota della Redazione
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