Sanzione accessoria determinata dopo la sentenza n. 88/2019 non rimodulabile in esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 15080 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione non può sostituire la sanzione accessoria della revoca della patente di guida con quella della sospensione quando la sentenza di merito sia stata pronunciata successivamente alla sentenza n. 88/2019 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 222, comma 2, cod. strada nella parte in cui non consentiva al giudice di disporre solo la sospensione. In tal caso, la conferma della sanzione più grave non integra un’ipotesi di pena illegale, ma al più un vizio motivazionale che doveva essere dedotto con l’impugnazione, non potendo il giudice dell’esecuzione sovvertire una valutazione discrezionale del giudice della cognizione. Il potere di intervento in executivis è limitato alle ipotesi di pena illegale o di sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità successiva al giudicato.
Il Fatto
Il contribuente, condannato per il delitto di omicidio stradale non aggravato, aveva riportato la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, confermata dalla Corte di appello con sentenza del 05 giugno 2024, divenuta definitiva il 01 ottobre 2024. Il giudice di primo grado aveva applicato tale sanzione perché obbligatoria ai sensi dell’art. 589-bis cod. pen., ma la Corte costituzionale, con la sentenza n. 88/2019, aveva dichiarato illegittima l’automaticità della revoca, consentendo al giudice di disporre la sola sospensione della patente.
Il condannato, ritenendo che la decisione di secondo grado non avesse valutato la possibilità di applicare la sanzione più lieve, chiedeva al giudice dell’esecuzione di sostituire la revoca con la sospensione della patente di guida. La Corte di appello di Roma, quale giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza, rilevando che la sentenza di merito era stata emessa dopo la declaratoria di incostituzionalità e che la conferma della sanzione più grave era stata frutto di una valutazione consapevole del giudice di appello, non impugnata dall’interessato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice dell’esecuzione può sostituire la revoca della patente con la sospensione qualora la sanzione sia stata applicata solo per l’automaticità prevista dall’art. 222, comma 2, cod. strada, prima della declaratoria di parziale incostituzionalità. Tale potere, fondato sull’art. 30, comma quarto, legge n. 87 del 1953, come reso applicabile alle sanzioni accessorie dalla sentenza n. 68/2021 della Corte costituzionale, è consentito per rimediare all’applicazione di una pena illegale, non essendo in tal caso giustificata l’intangibilità del giudicato.
Nel caso di specie, però, la sanzione applicata non può essere definita illegale, poiché la revoca della patente rimane, dopo la sentenza n. 88/2019, una delle sanzioni applicabili per il delitto di omicidio stradale non aggravato, seppur non più obbligatoria. La conferma della sanzione più grave, in assenza di adeguata motivazione, costituirebbe al più un vizio motivazionale della sentenza di appello, deducibile esclusivamente mediante l’impugnazione, non essendo consentito al giudice dell’esecuzione sostituire la propria valutazione a quella del giudice della cognizione.
La Corte ha poi escluso che la definizione del giudizio di appello nella forma del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. impedisse al condannato di dedurre la questione della sanzione accessoria, potendo la rinuncia ai motivi di impugnazione essere parziale, con conseguente possibilità di conservare il motivo relativo alla natura della sanzione. Ha infine richiamato il principio per cui le questioni oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell’accordo sulla pena non sono deducibili in sede di legittimità, non ricorrendo un’ipotesi di pena illegale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.