Opposizioni esecutive e sospensione feriale dei termini nel ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 13293 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella materia delle opposizioni esecutive, comprensiva dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 cod. proc. civ., non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 742 del 1969, che richiama l’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941. La relativa questione è rilevabile d’ufficio, attenendo la norma alla natura della controversia e ad ogni sua fase processuale, con la conseguenza che la tardività del ricorso per cassazione che abbia disatteso la regola va accertata anche senza impulso di parte. Il termine semestrale di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione della sentenza non notificata e, ove concorra la sola sospensione straordinaria dei termini per l’emergenza sanitaria del 2020, il ricorso proposto dopo la sua scadenza è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva rigettato l’opposizione avverso una cartella esattoriale per spese di giustizia di importo poco superiore ai cinquecento euro. Il ricorso per cassazione è stato notificato il 30.11.2020, mentre la sentenza impugnata era stata pubblicata il 24.04.2020 e non notificata.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso; le altre intimate non hanno svolto difese. La questione decisiva concerne la tempestività dell’impugnazione e la computabilità della sospensione feriale dei termini nel giudizio di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo che la sentenza del Tribunale di Cagliari, non notificata, era soggetta al termine semestrale di impugnazione previsto dall’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., decorrente dalla pubblicazione del provvedimento.

Il nodo giuridico attiene alla applicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale. La Corte richiama l’art. 3 della legge n. 742 del 1969, che esclude dalla sospensione le cause previste dall’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, nel cui novero rientrano le opposizioni all’esecuzione. La norma opera anche nel ricorso per cassazione, perché attiene alla natura della controversia e ad ogni sua fase processuale.

Ne deriva che la tardività e l’inammissibilità del ricorso che abbia disatteso la regola vanno rilevate d’ufficio. La Corte richiama sul punto Cass. n. 10212 dell’11.04.2019.

Il termine semestrale, tenuto conto della sola sospensione straordinaria dei termini dell’anno 2020 per l’emergenza sanitaria, aveva iniziato a decorrere durante la sospensione stessa, essendo stata la sentenza pubblicata in quel periodo, e scadeva l’11.11.2020. Il ricorso, notificato il 30.11.2020, è dunque tardivo. La Corte richiama Cass. n. 2095 del 24.01.2023 sulla non cumulabilità automatica delle due sospensioni.

La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore del controricorrente, liquidate in Euro 600,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Attesta inoltre la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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