Espulsione sospesa per manifestazione via PEC di volontà di protezione (Cass. civ. Sez. I n. 9597 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di protezione internazionale, lo straniero che ha manifestato la volontà di chiedere la protezione, anche a mezzo PEC e senza successiva formalizzazione della domanda, assume la qualità di richiedente protezione internazionale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 142/2015. L’Amministrazione ha il dovere di ricevere l’istanza e di astenersi da qualsiasi forma di respingimento o di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta. Il giudice di pace, investito dell’opposizione al decreto di espulsione, non può rigettarla, ma deve sospendere l’efficacia del provvedimento fino alla definizione della procedura.

Il Fatto

Un cittadino extracomunitario proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Milano avverso due decreti di espulsione emessi dal Prefetto, il primo ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 286/1998 e il secondo ai sensi del comma 5-ter della medesima disposizione, per violazione dell’ordine di allontanamento.

Lo straniero deduceva di avere presentato, a mezzo PEC, domanda di protezione internazionale dopo la notifica del primo decreto e di essere pertanto inespellibile. Il Giudice di pace rigettava le opposizioni, rilevando che la domanda non era stata formalizzata presso gli organi di Polizia. Il ricorrente impugnava l’ordinanza in Cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.lgs. n. 25/2008 e dell’art. 3 del d.P.R. n. 21/2015. Secondo il ricorrente, la volontà di chiedere protezione può essere espressa anche in forma orale e la presentazione della domanda va tenuta distinta dalla sua registrazione o formalizzazione. Il Giudice di pace avrebbe dunque errato nel subordinare l’effetto protettivo alla sottoscrizione della modulistica presso la questura.

La Corte accoglie il ricorso. Il percorso argomentativo muove dalla definizione normativa: l’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 142/2015 qualifica come richiedente protezione internazionale non solo lo straniero che ha presentato domanda, ma anche quello che ha manifestato la volontà di chiederla.

Su questa base il Collegio richiama il proprio orientamento: il cittadino extracomunitario giunto in condizioni di clandestinità ha il diritto di presentare istanza di protezione e di rimanere nello Stato fino alla definizione della relativa procedura. Quantunque l’istanza sia inoltrata a mezzo PEC e non segua la presentazione di una formale domanda, l’Amministrazione ha il dovere di riceverla e di inoltrarla al Questore, astenendosi da alcuna forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione che impedisca il corso della richiesta (Cass. n. 21910/2020). Il Questore deve poi registrare la domanda nel termine perentorio di sei giorni lavorativi (Cass. n. 20070/2023).

Ne discende l’errore del giudice di merito: non si trattava di rigettare l’opposizione, ma di sospendere l’efficacia del decreto di espulsione fino alla definizione della domanda di protezione internazionale. Il ricorso è pertanto accolto, l’ordinanza impugnata è cassata e la causa è rinviata al Giudice di pace di Milano, in persona di diverso magistrato, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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