Concorso colposo del creditore datore di lavoro per condotte degli ausiliari (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26575 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità contrattuale del dipendente per l’ammanco di cassa, il datore di lavoro danneggiato risponde, ai fini del concorso colposo del creditore ex art. 1227 cod. civ., anche dell’operato dei propri ausiliari, in forza del richiamo operato dall’art. 1228 cod. civ. Il principio sancito dall’art. 1228 cod. civ. è applicabile al concorso di colpa del creditore nelle due distinte ipotesi disciplinate dall’art. 1227 cod. civ., dovendosi valutare anche le condotte tenute dagli ausiliari del creditore nel compimento delle attività collegate all’esecuzione della prestazione. Ne consegue che il datore di lavoro non può dirsi liberato dalla propria corresponsabilità colposa per il solo fatto di aver scelto di agire in giudizio contro il solo dipendente tra i soggetti che hanno concorso a cagionare il danno, dovendo il giudice del merito accertare l’incidenza causale dei comportamenti addebitabili all’organizzazione datoriale.
Il Fatto
Una lavoratrice con mansioni di operatore unico di cassa veniva convenuta in giudizio dalla banca datrice di lavoro per il pagamento di una somma corrispondente all’ammanco di contante verificatosi durante un turno di lavoro. Il denaro era stato sottratto da un collega, anch’esso operatore di cassa, che si era reso irreperibile subito dopo la scoperta della sparizione e che era stato condannato in sede penale per il furto.
Il tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello di Venezia rigettava il gravame della lavoratrice, ravvisando una sua condotta superficiale e colposa nella gestione delle operazioni di chiusura della cassa. La lavoratrice ricorreva per cassazione con sette motivi, deducendo, tra l’altro, la corresponsabilità della banca nella causazione dell’evento.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto i primi quattro motivi, che censuravano l’accertamento del fatto e la ritenuta inopponibilità del manuale di sicurezza. Tali censure sono dichiarate inammissibili, perché mirano alla rivalutazione del fatto in un’ipotesi di doppia conforme e rimettono in discussione la scelta delle risultanze probatorie, apprezzamento riservato al giudice del merito. La Corte conferma che la sottrazione è stata ipotizzata come commessa nel periodo in cui il collega ebbe accesso alla cassaforte lasciata aperta dalla lavoratrice, e che la prassi allegata non emersa nemmeno conforme all’accertamento di fatto.
Il nucleo del provvedimento è il quinto motivo, che la Corte accoglie. Il motivo non riguardava la mera corresponsabilità solidale del direttore di filiale ex art. 2055 cod. civ., né la facoltà del danneggiato di scegliere a quale corresponsabile solidale rivolgere la domanda. Oggetto della censura era invece la corresponsabilità della banca ex art. 1227 cod. civ., in relazione alle circostanze emerse a carico del collega e del direttore, del cui operato la banca risponde quale datore di lavoro, anche in ordine alle informazioni dovute alla dipendente e alle cautele sull’accesso alla cassaforte, ai sensi dell’art. 37 del CCNL.
La Corte afferma che il datore di lavoro risponde ex art. 1228 cod. civ. anche dell’operato del dipendente ai fini del concorso del danneggiato regolato dall’art. 1227 cod. civ. Richiamando un risalente arresto di legittimità (Cass. n. 185 del 22.01.1976), si ribadisce che il principio dell’art. 1228 cod. civ., estensione alla sfera contrattuale delle norme degli artt. 2048 e 2049 cod. civ., è applicabile anche al concorso di colpa del creditore, dovendosi considerare anche le condotte degli ausiliari del creditore.
Ha quindi errato la Corte d’appello a rigettare in diritto i motivi d’appello volti a stabilire la corresponsabilità della banca e del suo direttore, e a ritenere che la banca potesse liberarsi rivolgendosi al solo soggetto ritenuto responsabile. Il giudice del rinvio dovrà valutare, ai fini dell’art. 1227 cod. civ., il contesto reale in cui si svolgeva il lavoro quotidiano e l’incidenza dei comportamenti addebitabili alla banca. Il quinto motivo è accolto, gli altri rigettati, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.
Nota della Redazione
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