Concorso nella detenzione di stupefacenti e resistenza non unificabili ex art. 81 (Cass. pen. Sez. III n. 9806 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notifica al difensore domiciliatario ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. è legittima quando trova causa nell’irreperibilità dell’imputato al domicilio eletto; l’accertamento dell’esito negativo ben può intervenire in epoca successiva alla notifica stessa. Chi eccepisce la nullità della notificazione non può limitarsi a denunciare l’inosservanza formale, ma deve allegare in concreto il pregiudizio effettivo arrecato all’esercizio del diritto di difesa. In tema di detenzione illecita di stupefacenti, l’agevolazione prestata al colpevole durante la permanenza del reato integra concorso, non favoreggiamento. La resistenza a pubblico ufficiale non è unificabile ex art. 81 cod. pen. con il reato di spaccio quando deriva da una contingenza imprevedibile e non da un disegno criminoso unitario.

Il Fatto

La Corte d’appello confermò la condanna inflitta in primo grado all’imputata per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e all’art. 337 cod. pen., applicata la riduzione per il rito e disposta l’espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata.

L’imputata ricorse per cassazione deducendo, tra l’altro, la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, l’insussistenza del contributo alla detenzione della droga, il diniego delle attenuanti generiche, l’omessa unificazione dei reati ex art. 81 cod. pen. e il vizio di motivazione sulla misura di sicurezza. La questione centrale riguardava la validità della notifica al difensore domiciliatario rispetto alla notifica presso il domicilio eletto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza e non proponibilità dei motivi. Sul primo profilo ha richiamato la linea inaugurata dalle Sezioni Unite Palumbo del 2005, che ha abbandonato ogni criterio meramente formalistico in tema di notifiche per abbracciare il criterio del pregiudizio effettivo. Chi eccepisce la nullità deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell’atto e indicare gli elementi che giustifichino i poteri officiosi di accertamento.

Nel caso concreto l’imputata era risultata sconosciuta al domicilio eletto e la notifica al difensore trovava causa proprio in tale irreperibilità. Non era stato dedotto alcun danno concreto dalla anticipazione della notifica al difensore, che in ogni caso sarebbe stata effettuata ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

Sul secondo motivo la Corte ha ribadito l’orientamento delle Sezioni Unite Biondi del 2012: nella detenzione illecita di stupefacenti, reato a condotta permanente, non è configurabile il favoreggiamento, poiché qualsiasi agevolazione in costanza di detenzione si risolve in un concorso quantomeno morale. La condotta dell’imputata aveva consentito ai complici di mettere al sicuro denaro e droga.

Quanto alle attenuanti generiche, la loro concessione rientra nella discrezionalità del giudice, che può valorizzare anche un solo elemento tra quelli dell’art. 133 cod. pen. La dosimetria non è censurabile in cassazione se non frutto di arbitrio o ragionamento illogico, salva la motivazione specifica solo quando la pena superi di gran lunga la misura media edittale.

Sulla continuazione la Corte ha confermato il diniego: la detenzione aveva avuto inizio risalente, mentre la resistenza fu frutto di una contingenza imprevedibile, non correlabile al programma delinquenziale. Infine, il motivo sulla misura di sicurezza è risultato generico, non confrontandosi con la motivazione sulla pericolosità dell’imputata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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