Il concordato in appello preclude il ricorso per cassazione sui motivi rinunciati (Cass. pen. Sez. 7 n. 3465 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. definisce il giudizio di appello secondo gli accordi intervenuti tra le parti, con rinuncia agli altri motivi di gravame. Tale accordo determina una preclusione processuale all’esperibilità di successive impugnative: è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo. Il ricorso avverso la sentenza di concordato in appello è ammissibile solo per motivi che riguardino la formazione della volontà della parte, il consenso del pubblico ministero e l’eventuale contenuto difforme della pronuncia.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 alla pena di mesi otto di reclusione ed euro seicento di multa, con attenuanti generiche e disapplicazione della recidiva. La Corte d’appello di Napoli, in accoglimento della proposta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. avanzata dal difensore munito di procura speciale e accettata dal procuratore generale, aveva riformato la sentenza riducendo la pena a mesi cinque e giorni dieci di reclusione, con rinuncia agli altri motivi di gravame. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo concernente il difetto di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto rilevato che l’accoglimento della richiesta di concordato, con determinazione della pena negli stessi termini pattuiti e ritenuta adeguata al disvalore dei fatti, determina una definitiva preclusione processuale all’esperibilità di successive impugnazioni sulla misura della sanzione. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, in modo analogo alla rinuncia all’impugnazione.
La Sesta Sezione ha quindi chiarito che, avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è consentito esclusivamente per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo. Sono invece inammissibili le doglianze concernenti i motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e i vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano tradotti nella illegalità della sanzione inflitta, ossia in una pena non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.
Nel caso di specie, pertanto, la censura relativa alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. risultava preclusa, essendo stata la questione oggetto di rinuncia nell’ambito dell’accordo. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., ponendo le spese del grado a carico del ricorrente e condannandolo al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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