Prosegue il procedimento per furto nonostante l’annullamento per la depenalizzazione del danneggiamento (Cass. pen. Sez. 5 n. 3837 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di danneggiamento, ai sensi dell’art. 635 cod. pen., come novellato dal d.lgs. n. 7/2016, la condotta di chi danneggia con violenza il vetro di una porta di ingresso di un esercizio commerciale, al fine di commettere un altro reato, non integra alcuna delle ipotesi “sopravvissute” alla depenalizzazione, con la conseguenza che la sentenza di condanna va annullata senza rinvio per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato. La prescrizione del reato di furto, commesso nella vigenza dell’art. 159, secondo comma, nn. 1 e 2, cod. pen., come inserito dalla l. n. 103/2017, resta sospesa dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi. L’annullamento con rinvio esclusivamente sul trattamento sanzionatorio non è riconducibile alle cause di cui al terzo comma dell’art. 159 cod. pen., che consentono di computare i periodi di sospensione ai fini del termine di prescrizione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva condannato l’imputato per i reati di furto aggravato dalla violenza sulle cose e di danneggiamento, aggravato dal nesso teleologico, riconoscendo la continuazione sia interna che esterna con reati oggetto di altra decisione definitiva. Il giudice di primo grado aveva applicato un aumento di pena di quaranta giorni di reclusione ed euro venti di multa sulla pena già definitiva. L’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la depenalizzazione del reato di danneggiamento e l’omessa motivazione sulla richiesta di proscioglimento per difetto di querela.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato con priorità il motivo relativo al difetto di querela, ritenendolo manifestamente infondato. In proposito ha precisato che, in presenza di una censura di carattere processuale, il giudice di legittimità è giudice anche del fatto e, prescindendo dalla motivazione offerta dal giudice di merito, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata. Tale controllo può essere esercitato accedendo direttamente agli atti processuali, come avvenuto nel caso di specie.

L’esame degli atti ha permesso di accertare che l’atto proveniente dalla persona offesa, pur essendo intestato “verbale di ricezione denuncia di furto” e pur riportando il termine “denuncia”, conteneva una dizione finale che esprimeva l’inequivoca volontà di attivare il procedimento penale. Il Collegio ha ricordato che la querela non richiede formule sacramentali e che, nell’incertezza, l’atto va interpretato secondo il favor querelae.

Il primo motivo di ricorso, concernente la depenalizzazione del danneggiamento, è stato invece ritenuto fondato. La condotta ascritta all’imputato, consistente nell’aver danneggiato con violenza il vetro della porta di un esercizio commerciale al fine di commettere il furto, non rientra in alcuna delle ipotesi sopravvissute alla depenalizzazione di cui al d.lgs. n. 7/2016. La Corte ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 635 cod. pen., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Quanto al trattamento sanzionatorio, l’annullamento per il reato di danneggiamento ha imposto di annullare la sentenza anche in relazione alla pena, per consentire al giudice del rinvio di rideterminare la sanzione. La mancata specificazione degli aumenti ex art. 81, secondo comma, cod. pen. ha impedito alla Corte di procedere all’eliminazione diretta della pena per il reato depenalizzato, optando pertanto per il rinvio.

La Corte ha infine affrontato la questione della prescrizione per il reato di furto, commesso l’8 aprile 2018. Applicando la disciplina dell’art. 159, secondo comma, cod. pen., come modificato dalla l. n. 103/2017, ha chiarito che il corso della prescrizione si è arrestato con la sentenza di primo grado e che occorre aggiungere i periodi di sospensione previsti dalla norma, che collocano il termine di prescrizione oltre la data della decisione. Ha altresì precisato che l’annullamento con rinvio sul solo trattamento sanzionatorio non rientra nelle cause di cui al terzo comma dell’art. 159 cod. pen., che consentono di computare i periodi di sospensione solo in caso di proscioglimento o di annullamento sulla responsabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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