Ricorso generico sul regime alimentare dei detenuti in 41-bis è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 23986 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell’art. 41-bis ord. pen., il ricorrente che deduca la natura discriminatoria del provvedimento amministrativo sui generi alimentari acquistabili al sopravvitto ha l’onere di indicare specificamente e nel dettaglio i profili di lesione e i diritti pregiudicati. La censura che non chiarisca sotto quale punto di vista l’atto abbia determinato una condizione discriminatoria è generica e il ricorso è inammissibile. La discriminazione integra il limite oltre il quale il provvedimento dell’Amministrazione può essere censurato dall’Autorità Giudiziaria, ma l’onere di allegazione grava sul ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, detenuto in regime speciale ex art. 41-bis ord. pen., impugna l’ordinanza con cui il Trib. Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto il reclamo contro la circolare del Provveditore della Regione Lazio n. 3 dell’11 giugno 2024. Quella circolare vieta ai detenuti in regime differenziato l’acquisto di alcuni prodotti alimentari, tra cui lievito, vino, birra, gamberoni, zucchero a velo e fialette per aromi.
Il ricorrente deduce l’irragionevolezza del provvedimento e la sua natura discriminatoria, per l’inclusione di alimenti ritenuti illogicamente indicativi di uno status idoneo a generare disparità all’interno della struttura penitenziaria, o di un’alterazione da evitare per ragioni di sicurezza.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che la censura è generica. Il ricorrente non chiarisce sotto quale punto di vista la circolare abbia comportato una condizione discriminatoria per i detenuti in regime speciale. Il Tribunale di sorveglianza, al contrario, ha ricostruito il provvedimento proprio come funzionale a eliminare condizioni di discriminazione, in coerenza con quanto reiteratamente deciso dalla Corte.
Il Collegio individua il criterio di discrimine. La situazione discriminatoria integra il limite oltre il quale il provvedimento dell’Amministrazione può essere censurato dall’Autorità Giudiziaria. Non ogni scelta organizzativa sui generi acquistabili è sindacabile: lo diventa quando produce quella condizione.
Da qui la regola processuale. Incombe sul ricorrente che lamenti la natura discriminatoria dell’atto amministrativo indicare specificamente e nel dettaglio quali siano i profili di lesione e i diritti pregiudicati. L’onere di allegazione non è assolto con la sola prospettazione della disparità.
La Corte richiama sul punto l’orientamento secondo cui, in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell’art. 41-bis ord. pen., è illegittima la disposizione dell’amministrazione penitenziaria che, nell’individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravvitto, vieti l’acquisto di quelli compresi nel “modello 72” dei detenuti ordinari, poiché la previsione di un regime differenziato quanto ai beni alimentari acquistabili è ingiustificata e si risolve in un irragionevole “surplus” di afflittività del regime carcerario differenziato (Sez. I n. 33917 del 15/07/2021).
Poiché il profilo della lesione al diritto soggettivo non è specificato, il ricorso è inammissibile. Ne conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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