Confisca facoltativa dell’auto che trasporta il jammer: nesso di strumentalità in concreto (Cass. pen. Sez. I n. 9979 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della confisca facoltativa di cui all’art. 240, comma 1, cod. pen., non è necessario un nesso di indispensabilità causale tra la cosa e il reato, essendo sufficiente un rapporto di strumentalità in concreto. La cosa deve risultare impiegata nell’esplicazione dell’attività punibile e oggettivamente collegata al reato da uno stretto nesso strumentale, idoneo a rivelare la probabilità del ripetersi di attività illecite. Non basta, invece, un rapporto di mera occasionalità. La confisca integra misura di sicurezza patrimoniale volta a prevenire la consumazione di futuri reati mediante l’esproprio di cose che, restando nella disponibilità del reo, manterrebbero viva l’attrattiva del reato.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 7.6.2024, ha confermato la confisca di un’autovettura a seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Quinta Sezione della Cassazione. La vicenda riguarda la condanna per il reato di cui all’art. 617-quinquies cod. pen., per avere installato un jammer sul sedile posteriore dell’auto, al fine di inibire comunicazioni telefoniche e telematiche.

La sentenza rescindente aveva censurato la motivazione precedente, ritenendo non dimostrato il rapporto di stabile asservimento del veicolo all’attività criminosa. Il difensore del condannato ha proposto ricorso deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il dispositivo, di ridotte dimensioni, era semplicemente poggiato sul sedile e poteva essere trasportato anche a piedi o con mezzi più piccoli.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce l’orientamento più recente, secondo cui per la confisca facoltativa è sufficiente l’accertamento di un nesso di strumentalità “in concreto” tra la cosa e il reato, superando l’idea di un necessario rapporto di indispensabilità che configuri un nesso causale diretto e immediato (richiamata Sez. 2, n. 10619 del 2020).

Per “cose che servirono a commettere il reato” devono intendersi quelle impiegate nell’esplicazione dell’attività punibile; il nesso va ricercato considerando il ruolo della cosa nella realizzazione dell’illecito e le modalità di commissione. La confisca presuppone un rapporto di asservimento tra cosa e reato, non essendo sufficiente la mera occasionalità (richiamate Sez. 6, n. 3711 del 2013 e Sez. 3, n. 33432 del 2023).

Nel caso concreto, la Corte d’Appello ha correttamente dato conto che l’autovettura è servita a trasportare il jammer funzionante. La disponibilità dello strumento era funzionale alla commissione di delitti contro il patrimonio, come confermato dal rinvenimento, nella stessa auto, di numerosi arnesi da scasso, ricetrasmittenti e decodificatori.

Il ragionamento probatorio esclude la mera occasionalità del collegamento: gli imputati, in due e dovendosi muovere sul territorio alla ricerca di occasioni, non avrebbero potuto portare con sé lo strumento se non con un autoveicolo, né trasportare l’eventuale refurtiva con mezzi alternativi. Emerge così la possibilità futura del ripetersi dell’attività punibile.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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