Reati tributari, consumazione e prescrizione nell’omessa dichiarazione (Cass. pen. Sez. III n. 3733 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di reati tributari, il momento consumativo del delitto di omessa dichiarazione va fissato alla scadenza del termine dilatorio di novanta giorni concesso al contribuente, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, per presentare la dichiarazione tardiva successivamente alla scadenza del termine ordinario. Al reato si applica il termine di prescrizione complessivo di dieci anni, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. e dell’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000, computando i periodi di sospensione intervenuti nel giudizio. La inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado, perché impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione davanti al giudice di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 14 febbraio 2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Cassino il 16 gennaio 2023. Il contribuente, titolare di una ditta individuale, era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 per non aver presentato, pur essendovi obbligato, la dichiarazione annuale relativa all’anno 2012, omettendo di dichiarare un imponibile rilevante e un’IRPEF evasa.
Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: la mancata declaratoria di prescrizione prima della pronuncia di secondo grado; l’inutilizzabilità del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza per violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen.; la carenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato; la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo sulla prescrizione, dichiarandolo manifestamente infondato. Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, per il reato di omessa dichiarazione, il momento consumativo coincide con la scadenza dei novanta giorni concessi al contribuente per la dichiarazione tardiva: aggiungendo tale termine dilatorio a quello ordinario, la consumazione si colloca al 30 dicembre 2013.
Da tale data, in applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. e dell’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000, decorre il termine prescrizionale complessivo di dieci anni, da incrementare con i periodi di sospensione intervenuti nel giudizio, pari a complessivi 124 giorni. Il termine veniva così a scadere solo il 2 maggio 2024, dunque dopo la sentenza di appello. La Corte applica poi il principio per cui l’inammissibilità originaria del ricorso preclude l’apprezzamento di un’eventuale causa di estinzione del reato maturata dopo la decisione impugnata.
Sul secondo motivo, relativo al processo verbale di constatazione, la Corte ricostruisce la portata dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., distinguendo la parte del documento redatta prima dell’emersione degli indizi di reato, sempre utilizzabile, da quella compilata successivamente senza l’osservanza delle disposizioni del codice, priva di efficacia probatoria. Il Collegio precisa però che la violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l’inutilizzabilità dei risultati probatori: occorre la specifica indicazione della violazione codicistica che avrebbe travolto i singoli atti. Il motivo è inammissibile perché il ricorrente censura genericamente il verbale senza indicare le norme violate né l’incidenza determinante della sua eliminazione ai fini della prova di resistenza.
Il terzo motivo, sulla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo, è generico e manifestamente infondato. La Corte rileva che le doglianze seguono a un motivo di appello generico e geneticamente inammissibile. Nel merito, la soglia di punibilità applicabile al momento della commissione era quella introdotta dal d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, fissata ad euro 30.000,00: il superamento della soglia si verifica comunque. Quanto all’elemento soggettivo, la Corte territoriale ha congruamente argomentato sull’obbligo dichiarativo e sulla consapevolezza dell’imposta dovuta, in linea con il principio per cui il dolo specifico di evasione può desumersi dall’entità del superamento della soglia.
Il quarto motivo, sull’art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché propone questione nuova, non dedotta con l’appello. La Corte osserva, altresì, che l’applicabilità della causa di non punibilità è solo asserita, non tenendo conto del significativo superamento della soglia di punibilità. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 157 c.p. – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
- Art. 161 c.p. – Effetti della sospensione e della interruzione
- Art. 220 c.p.p. – Oggetto della perizia