Concorso dirigenti scolastici, sorteggio dei quesiti e griglia valutativa legittimi (TAR Sicilia n. 2317 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorso per titoli ed esami, la commissione esaminatrice gode di ampia discrezionalità tecnica nella predisposizione dei quesiti della prova orale e nella strutturazione della griglia valutativa. È conforme all’art. 12 d.P.R. n. 487/1994 e all’art. 8 del bando la predisposizione di buste anonime contenenti più quesiti, tra tre delle quali il candidato estrae a sorte, con reinserimento delle buste non scelte per i candidati successivi. La soglia di idoneità di sette decimi ex art. 29 d.lgs. n. 165/2001 si riferisce al punteggio complessivo della prova, non al giudizio qualitativo del singolo indicatore della griglia: è pertanto legittima la scala che renda la sufficienza raggiungibile solo con valutazioni medio-alte. La mancata copertura integrale dei posti costituisce conseguenza fisiologica dei criteri selettivi e non integra vizio di legittimità.
Il Fatto
Alcuni candidati al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali, indetto con D.D.G. n. 2788 del 18.12.2023 e disciplinato dal D.M. n. 194 del 13.10.2022, sono stati dichiarati non idonei per non aver raggiunto la soglia di 70/100 alla prova orale. Hanno impugnato la graduatoria definitiva approvata con D.D.G. USR Sicilia n. 104 del 9.4.2025, i verbali delle sedute orali del 25, 26 e 27 febbraio 2025 con le relative schede, e i criteri fissati con il verbale n. 18 del 27.1.2025.
Con motivi aggiunti sono state impugnate le rettifiche di graduatoria di cui ai D.D.G. n. 132 del 30.4.2025 e n. 407 del 30.7.2025 e il provvedimento di immissione in ruolo del 20.8.2025, deducendone l’illegittimità derivata. I ricorrenti hanno lamentato il difetto di sorteggio dei quesiti, la limitazione degli ambiti disciplinari sottoposti a prova e la struttura della griglia di valutazione, ritenuta “tarata verso il basso”.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di rinvio, richiamando l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., che riserva il differimento della trattazione a casi eccezionali. Nel merito ha rigettato il ricorso per infondatezza di tutte le censure.
Quanto al sorteggio dei quesiti, la Commissione ha operato nel rispetto dell’art. 8 del bando, predisponendo per ogni giornata d’esame schede contenenti un quesito sugli ambiti disciplinari, uno di inglese e uno di informatica, inserite in buste anonime, sigillate e vidimate. A ciascun candidato sono state offerte tre buste, tra cui estrarre a sorte; le buste non scelte sono state reinserite per i candidati successivi. Tale modalità è conforme anche all’art. 12 d.P.R. n. 487/1994, che impone il sorteggio senza dettare regole sulla concreta attuazione.
Il Collegio ha ritenuto non pertinente il richiamo a Cons. Stato n. 4308/2026, per diversità della fattispecie: in quel caso la Commissione aveva previsto la semplice scelta tra buste numerate, neutralizzando l’alea dell’estrazione. Nel caso in esame, invece, la Commissione si è autovincolata nel verbale n. 19 del 24.2.2025 a un affidamento aleatorio sul sorteggio.
Sulla griglia di valutazione, il Collegio ha riconosciuto la piena legittimità dell’esercizio della discrezionalità tecnica. L’art. 12, comma 1, d.P.R. n. 487/1994 impone di fissare i criteri di massima, ma non che essi assumano la forma di una griglia analitica, come chiarito da Cons. Stato n. 9531 del 27.11.2024. La tesi dei ricorrenti, secondo cui la scala sarebbe “tarata” per rendere la sufficienza raggiungibile solo ai livelli apicali, muove da una distorsione concettuale: la soglia di sette decimi ex art. 29 d.lgs. n. 165/2001 opera sul punteggio complessivo, non sul giudizio qualitativo del singolo indicatore.
Nessuna norma impone che la sufficienza si collochi a un determinato livello della scala descrittiva: la scelta di strutturare la griglia in coerenza con un’alta soglia di superamento è opinabile ma non manifestamente illogica, e sfugge al sindacato giurisdizionale in assenza di elementi sintomatici. Infine, la mancata copertura integrale dei posti è conseguenza fisiologica della rigorosa applicazione dei criteri selettivi, non imponendo l’ordinamento l’assegnazione di tutti i posti né l’abbassamento degli standard valutativi.
Nota della Redazione
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