Le specifiche tecniche come condizioni di esecuzione non legittimano l’esclusione (TAR Lazio n. 5387 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni della lex specialis che descrivono le modalità di erogazione della fornitura, quali la sostituzione di pezzi di ricambio e la tempistica dell’intervento manutentivo, costituiscono requisiti ed condizioni di esecuzione del contratto e non elementi essenziali dell’offerta, quando non siano espressamente qualificate a pena di esclusione. La loro mancata osservanza è sanzionata in sede esecutiva con l’applicazione di penali, salva la più grave patologia della risoluzione contrattuale. Il giudizio di non anomalia dell’offerta, espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti; grava sull’operatore economico che lo contesta l’onere di dimostrare la manifesta erroneità della valutazione.
Il Fatto
Una società, collocatasi al secondo posto nella graduatoria di una procedura negoziata senza bando per l’acquisizione di materiale hardware, indetta da Consip per conto dell’Agenzia delle Entrate, ha impugnato l’aggiudicazione in favore della controinteressata. La ricorrente ha dedotto che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per aver presentato un’offerta non corrispondente alle specifiche tecniche del capitolato, avendo omesso di quotare i costi per i pezzi di ricambio e la garanzia di sostituzione entro due giorni, e per aver superato la verifica di anomalia con un’offerta il cui utile di impresa sarebbe stato eroso dalle voci di costo non considerate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito le regole della procedura, evidenziando che il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso escludeva la presentazione di un’offerta tecnica comparabile: i concorrenti erano tenuti a indicare, tramite apposito modello, solo i prezzi unitari dei servizi, tra cui un canone di manutenzione omnicomprensivo, senza specificazione delle singole componenti. La conformità formale dell’offerta della controinteressata è stata, pertanto, ritenuta sussistente.
Sul piano sostanziale, il capitolato tecnico descrive le modalità di erogazione della fornitura, individuando la fornitura dei pezzi di ricambio e la tempistica dell’intervento come requisiti di esecuzione, non come elementi essenziali dell’offerta. Il Tribunale ha valorizzato la circostanza che lo schema di contratto prevede l’applicazione di penali per il caso di mancata osservanza delle specifiche tecniche, così confermando che la violazione di tali prescrizioni rileva in sede di esecuzione e non legittima l’esclusione. In tal senso, richiamando Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2025, n. 7090, la Corte ha precisato che i requisiti di esecuzione si distinguono dai requisiti di partecipazione e non possono essere introdotti surrettiziamente come requisiti impliciti di ammissione, pena la lesione della buona fede dei concorrenti e della par condicio.
Quanto alla verifica di anomalia, il Tribunale ha ribadito i limiti del sindacato del giudice amministrativo sugli esiti di tale valutazione, connotata da discrezionalità tecnica. La ricorrente, pur onerata, non ha fornito prova dell’inattendibilità dei giustificativi presentati dall’aggiudicataria, la quale aveva dichiarato di potersi avvalere di risorse già attivate e di partners distribuiti sul territorio. La stazione appaltante aveva richiesto e ottenuto elementi di dettaglio su costi, ricavi e manodopera; il giudizio di non anomalia è stato quindi ritenuto non superiore alla soglia dell’inattendibilità.
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Nota della Redazione
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