Legittima l’interdittiva antimafia anche dopo l’assoluzione penale del titolare (TAR Sicilia n. 2316 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di informazione antimafia interdittiva, il pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata si accerta con il criterio del “più probabile che non”, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti valutati in chiave unitaria e non atomistica. Il proscioglimento penale del titolare dell’impresa, con formula dubitativa e per difetto di prova oltre ogni ragionevole dubbio, non smentisce i fatti posti a base del provvedimento e non vincola il Prefetto, estraneo il giudizio di prevenzione a qualsiasi logica di certezza penalistica. L’ordinanza cautelare di remand restituisce all’Amministrazione l’intero potere di provvedere; se il nuovo atto è espressione di giudizio autonomo e sostituisce quello impugnato, il ricorso introduttivo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale operante nel settore dell’allevamento di ovini e caprini, ha impugnato l’informativa antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011, dolendosi della carenza istruttoria e del travisamento dei fatti.

Nel corso del giudizio il TAR, con ordinanza cautelare, ha disposto il riesame del provvedimento alla luce dell’intervenuta sentenza di assoluzione del ricorrente, emessa dal giudice penale. All’esito del riesame la Prefettura ha adottato una nuova interdittiva, confermando il contenuto interditittivo. Il ricorrente l’ha impugnata con motivi aggiunti, deducendo ancora carenza istruttoria e motivazionale, in particolare sull’assenza di un concreto pericolo di condizionamento delle scelte aziendali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, in esito alla tecnica cautelare del remand. Il nuovo provvedimento, adottato dopo un supplemento di istruttoria, ha sostituito quello originario e trasferito su di esso l’interesse alla decisione di merito, coltivato con i motivi aggiunti.

Sul punto il Collegio ha preso posizione su un orientamento del C.G.A. critico verso la tecnica del remand, ritenendolo non condivisibile. Ha richiamato la sostanziale atipicità delle misure cautelari ex art. 55, commi 1 e 2, cod. proc. amm., l’art. 12-bis, comma 1, ultimo periodo, d.l. n. 68/2022 e il principio di effettività della tutela, secondo cui il potere cautelare comprende misure propulsive o sostitutive.

Nel merito ha ritenuto infondati i motivi aggiunti. La legittimità dell’informativa si verifica con una valutazione unitaria degli elementi, secondo la regola del “più probabile che non”, e non richiede la prova dell’avvenuta infiltrazione né una certezza probatoria penalistica. Il proscioglimento del titolare, per quanto con formula dubitativa, non smentisce i dati fattuali posti a base del provvedimento: le conversazioni intercettate, gli atti intimidatori e la contiguità con i congiunti organici alla consorteria delineano una posizione di soggetto contiguo.

Il Collegio ha inoltre valorizzato la qualificazione dell’impresa come impresa familiare, esercitata su terreni riconducibili ai congiunti e utilizzata per il sostentamento della famiglia. Tali elementi, aggiuntivi rispetto al mero legame di parentela, sostengono il giudizio di permeabilità della struttura imprenditoriale a tentativi di infiltrazione, secondo il ragionamento induttivo rimesso al potere cautelare dell’Amministrazione.

Conclusivamente il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e rigettato i motivi aggiunti, compensando tra le parti le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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