Rinuncia irrituale al ricorso e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sicilia n. 1448 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso che non sia sottoscritta dalle parti e non sia assistita da procura speciale del difensore è irrituale e non consente la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm. Da tale atto irrituale il giudice può tuttavia desumere, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarando il ricorso improcedibile. La procura ad litem conferita con il ricorso introduttivo, anche se comprensiva della facoltà di rinunciare agli atti, non integra la procura speciale richiesta per la rinuncia. Il comportamento univoco delle parti e la mancata opposizione della controparte, che anzi aderisca alla rinuncia, costituiscono argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

Alcuni medici e sanitari hanno impugnato davanti al TAR Sicilia la deliberazione con cui l’azienda ospedaliera universitaria aveva indetto una procedura selettiva interna per l’attribuzione della qualifica dirigenziale al personale medico e sanitario EP, ai sensi della L.R. Sicilia n. 5 del 13.06.2023. Con successivi motivi aggiunti i ricorrenti hanno esteso l’impugnazione agli atti di approvazione dell’elenco finale degli idonei, alla nomina della commissione esaminatrice e alla comunicazione conclusiva della procedura.

Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno depositato, il 10 marzo 2026, un atto di rinuncia al ricorso. L’amministrazione resistente ha aderito alla rinuncia, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Il Collegio è stato così chiamato a verificare se tale rinuncia consentisse la declaratoria di estinzione del processo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in primo luogo che la rinuncia depositata è irrituale. Le dichiarazioni delle parti, difatti, risultano prive della prescritta sottoscrizione, a eccezione di quella di un solo ricorrente, che non può neppure ritenersi riconducibile alla parte in mancanza di asseverazione di conformità all’originale della copia depositata in formato pdf.

Sotto altro profilo, i difensori non hanno documentato il possesso della procura speciale alla rinuncia prescritta dall’art. 84, comma 1, cod. proc. amm. Non può valere a tale scopo la procura ad litem conferita con il ricorso introduttivo, quand’anche comprensiva della facoltà di rinunciare agli atti. Il Collegio richiama sul punto un orientamento consolidato, che esclude la sufficienza della procura generale per la validità della rinuncia.

Ne consegue che il Tribunale non può dichiarare l’estinzione del processo per rinuncia, poiché l’atto depositato non rispetta tutte le prescrizioni dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm.

Il Collegio osserva però che dalla rinuncia irrituale è possibile desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in forza del comma 4 del medesimo art. 84. La norma consente infatti al giudice di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.

Nel caso di specie la dichiarazione irrituale dei difensori e la mancata opposizione della controparte, che ha anzi aderito alla rinuncia, conducono a desumere la carenza di interesse. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati improcedibili ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, e 85, comma 9, cod. proc. amm. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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