Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 2535 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il processo amministrativo è retto dal principio dispositivo, che governa il giudizio dalla sua instaurazione fino alla sua conclusione. La parte è libera di disporre degli interessi sostanziali per i quali chiede tutela attraverso l’azione proposta. Quando il difensore dichiara ritualmente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice deve prendere atto di tale volontà e dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., anche qualora la controparte contesti o si opponga alla manifestazione di volontà o alle sue conseguenze processuali.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Prefetto, all’esito di un ricorso gerarchico, aveva confermato il foglio di via obbligatorio emesso dal Questore, con divieto di ritorno nel Comune di abituale dimora per due anni. Il provvedimento di conferma si fondava su precedenti di polizia, una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti e un episodio di arresto del febbraio 2022.
Il ricorrente contestava la valutazione di pericolosità e la proporzionalità della misura con due motivi di ricorso. A seguito dell’udienza di smaltimento dell’arretrato, il difensore dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, essendo venuto meno l’effetto del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che il processo amministrativo è dominato dal principio dispositivo, in base al quale la parte può liberamente disporre degli interessi sostanziali azionati in giudizio. Tale libertà si estende fino alla fase conclusiva del processo e si manifesta anche attraverso la dichiarazione di non avere più interesse alla tutela della posizione giuridica dedotta.
Il giudice, ricevuta la dichiarazione resa dal difensore, non può che prenderne atto, senza poter valutare nel merito la fondatezza del ricorso. La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, comunicata ritualmente, impone una pronuncia di rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che dichiari l’improcedibilità del ricorso.
Tale conclusione non è influenzata dall’eventuale opposizione della controparte, la quale non può impedire gli effetti processuali derivanti dalla manifestazione di volontà della parte ricorrente. Il Collegio, pertanto, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, compensando le spese di lite in ragione della definizione in rito del giudizio.
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Nota della Redazione
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