Ottemperanza del giudicato amministrativo ed effetti ripristinatori limitati (TAR Sicilia n. 1895 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza del giudicato amministrativo è funzionale all’attuazione del comando contenuto nella sentenza passata in giudicato e non può ampliarne l’oggetto. Dall’annullamento in sede giurisdizionale di un provvedimento di ritiro in autotutela discende l’effetto ripristinatorio della posizione anteriore, con conseguente obbligo di restituire le somme trattenute in forza dell’atto caducato. Tale effetto, tuttavia, non comporta l’automatico riconoscimento di un diritto nuovo e ulteriore, non accertato nel giudicato, né consente al giudice dell’ottemperanza di compiere accertamenti riservati ad altra giurisdizione. Il giudicato amministrativo resta ancorato agli specifici argomenti di fatto e di diritto che integrano la violazione accertata.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza con cui il TAR aveva accolto il ricorso avverso una deliberazione di Giunta comunale che, in autotutela, aveva annullato le delibere istitutive dell’indennità di toga degli avvocati comunali e disposto il recupero delle somme già corrisposte per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 31 marzo 1997.
Con il ricorso per ottemperanza ha domandato la restituzione dell’importo trattenuto, oltre interessi e rivalutazione, il pagamento dell’indennità di toga per il periodo successivo, con ricalcolo del trattamento di fine servizio e pensionistico, e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per difetto di giurisdizione e la carenza dei presupposti, sostenendo di avere già adempiuto parzialmente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito i limiti oggettivi del giudicato. La sentenza di cui si chiede l’adempimento aveva accolto la domanda di annullamento sotto l’assorbente profilo della violazione dei principi generali in materia di autotutela amministrativa, in particolare per l’omessa comparazione tra l’interesse pubblico e l’affidamento ingenerato nei destinatari, a prescindere dal merito della questione giuridica relativa alla legittimità dell’indennità di toga.
Da ciò discende che all’effetto ripristinatorio derivante dalla caducazione del provvedimento di ritiro non consegue, per effetto del giudicato, alcun automatico riconoscimento della spettanza dell’indennità. Si tratta di un accertamento di merito non coperto dal giudicato, perché il giudice non si è pronunciato su di esso.
Il TAR richiama il principio secondo cui i limiti oggettivi del giudicato amministrativo sono saldamente ancorati agli specifici argomenti di fatto e di diritto che integrano la violazione accertata (Cons. Stato n. 1321/2019). In sede di ottemperanza, quindi, non può essere riconosciuto un diritto nuovo rispetto a quello affermato con la sentenza da eseguire, tanto meno quando si tratti di pretese che esulano dalla giurisdizione amministrativa, essendo pendente un giudizio innanzi al giudice civile per l’accertamento delle spettanze retributive.
Per converso, dalla caducazione della delibera che aveva disposto il recupero deriva l’effetto restitutorio delle somme trattenute, quantificate in euro 17.002,53. Il Comune ha eccepito un adempimento parziale pari a euro 4.432,72, ma non ha fornito alcuna prova; il ricorrente ha contestato l’esistenza stessa di tale pagamento. In difetto di prova, il ricorso è accolto nei limiti esposti, con condanna alla restituzione dell’intero importo e degli accessori del credito ai sensi dell’art. 429 c.p.c., trattandosi di crediti di natura retributiva. Le spese sono compensate per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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