Il PTCP è atto direttamente prescrittivo e può fondare il diniego al PAUR (TAR Puglia, n. 561 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il piano territoriale di coordinamento provinciale, nelle materie rientranti nelle attribuzioni proprie del livello di governo provinciale, ha efficacia cogente e direttamente prescrittiva, senza necessità di intermediazione della pianificazione comunale. L’individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti costituisce esercizio di una specifica competenza provinciale ex art. 197 del d.lgs. n. 152/2006, che si riverbera sul contenuto dello strumento pianificatorio. La previsione del PTCP che sancisce la non ammissibilità di nuovi insediamenti in aree a rischio idraulico non richiede, per essere ostativa, la previa concretizzazione nel piano regolatore comunale. Le valutazioni tecnico-discrezionali dell’Amministrazione in tema di pericolosità idraulica e vulnerabilità degli acquiferi sono sindacabili solo per profili di abnormità o irragionevolezza.
Il Fatto
La società presentava alla Provincia istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, finalizzato alla realizzazione di un impianto per il recupero di biomasse organiche, la produzione di combustibile solido secondario e lo stoccaggio di fanghi di depurazione. Il Comitato tecnico provinciale rifiuti esprimeva diniego con verbale del 13 marzo 2024, fondandosi sulle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale che perimetravano l’area tra quelle a significativa pericolosità idraulica e con falda acquifera superficiale.
La società impugnava il verbale e gli atti connessi, deducendo l’inefficacia del PTCP per vizi formali, la sua natura non immediatamente precettiva e la violazione delle tempistiche del procedimento di PAUR. La Provincia eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della determinazione dirigenziale di diniego definitivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter superare l’eccezione di inammissibilità in applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, attesa l’infondatezza del gravame nel merito, privilegiando una decisione di merito rispetto a una declatoria processuale.
Quanto alle censure sull’inefficacia del PTCP per asserita mancanza di intese, il Tribunale ha rilevato che l’iter di approvazione del piano dimostra il rispetto delle garanzie partecipative, con conferenza di co-pianificazione e acquisizione del contributo dell’Autorità di Bacino. Ha inoltre condiviso il rilievo per cui parte dell’allocazione del nuovo impianto ricade proprio nella perimetrazione del PTCP tra le aree caratterizzate da significativi fenomeni di pericolosità idraulica.
Sulla natura del PTCP, il Collegio ha richiamato l’art. 5 della l.r. Puglia n. 25/2000, evidenziando che nelle materie di competenza provinciale — come la localizzazione di impianti di rifiuti — le disposizioni del piano hanno efficacia prescrittiva e non si configurano come meri indirizzi. La pianificazione comunale ha il solo compito di approfondire il quadro conoscitivo e adottare misure precauzionali di dettaglio, non potendo ammettersi un insediamento produttivo in area connotata da rischio idraulico in attesa dell’intermediazione del livello di governo subordinato.
Sul piano procedimentale, il Tribunale ha precisato che la perentorietà dei termini del PAUR ex art. 27-bis, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006 opera solo per gli effetti di cui agli artt. 2 e 2-bis della legge n. 241/1990. Ha quindi ritenuto pretestuose le contestazioni relative al preavviso di diniego, considerato un adempimento che ha ampliato le garanzie partecipative, e priva di rilievo la qualificazione atecnica di “improcedibilità” attribuita al parere, trattandosi formalmente e sostanzialmente di un diniego al rilascio del PAUR.
Nota della Redazione
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