Carta docente ai precari: il giudice dell’ottemperanza nomina il commissario ad acta ma esclude l’astreinte per la natura seriale del contenzioso (TAR Sardegna n. 509 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso volto ad ottenere l’esecuzione di una sentenza di condanna dell’Amministrazione all’erogazione della Carta elettronica del docente, disponendo l’adempimento nel termine di centoventi giorni e nominando sin da ora, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere respinta qualora ricorrano “altre ragioni ostative”, quale l’eccezionale mole di contenzioso seriale e la complessità del procedimento di attivazione della Carta, coinvolgente una pluralità di soggetti e strutture centralizzate.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con accredito dell’importo di 500,00 euro per ciascun anno. La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 22.04.2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria in data 08.01.2026.
Non avendo il Ministero dato esecuzione al titolo esecutivo, la docente agiva dinanzi al TAR Sardegna ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza, la condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato che la sentenza n. 253/2025 era stata notificata al Ministero in data 22.04.2025 ed era passata in giudicato, risultando quindi inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 30/1997. Ha disposto, pertanto, l’esecuzione della pronuncia entro centoventi giorni dalla comunicazione della decisione, nominando sin da ora, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente anche territoriale.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento dell’astreinte, il TAR l’ha respinta richiamando il principio espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 25.06.2014, secondo cui la disposizione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. aggiunge, al limite negativo della manifesta iniquità, l’autonomo limite della sussistenza di “altre ragioni ostative” all’accoglimento della domanda.
Il Collegio ha individuato tali ragioni nella natura seriale del contenzioso relativo alla Carta elettronica del docente, che ha determinato un eccezionale carico di lavoro per l’Amministrazione, e nella complessità del procedimento di attivazione del beneficio, che coinvolge, ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, anche le società SO.GE.I. e CONSAP. Ha inoltre valorizzato la circostanza che la Carta elettronica del docente, per la modestia dell’importo e per la finalità di sostegno alla formazione continua, non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore ma incentivo meramente eventuale, riducendo i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva.
Il Collegio ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Tale importo è stato ridotto equitativamente in considerazione dell’elevata standardizzazione dell’attività difensiva, avendo il difensore della ricorrente patrocinato, nella medesima camera di consiglio, numerose cause dal contenuto identico o sovrapponibile.
Nota della Redazione
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