La secretazione dell’offerta tecnica richiede la prova del segreto tecnico o commerciale (TAR Lazio n. 11699 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di secretazione dell’offerta tecnica presentata da un operatore economico nell’ambito di una procedura di gara deve essere comprovata e specifica: la mera indicazione di elementi ordinari e tipici di qualsiasi offerta tecnica, quali la manutenzione, l’inventario, la formazione o il contact center, non integra la prova della sussistenza di un segreto tecnico o commerciale. L’oscuramento dell’offerta ai sensi dell’art. 36, terzo comma, del d.lgs. n. 36/2023 è un’ipotesi di carattere eccezionale, da interpretare con criteri rigorosi e restrittivi alla luce dei principi di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa. La nozione di segreto tecnico o commerciale va ricostruita attraverso l’art. 98 del d.lgs. n. 30/2005, che richiede la presenza dei requisiti della segretezza, del valore economico e dell’adozione di misure di protezione ragionevolmente adeguate da parte del detentore. Non è sufficiente invocare un generico know how aziendale, ma occorre individuare in modo chiaro e specifico le informazioni che, se divulgate, procurerebbero un reale vantaggio concorrenziale ad altri operatori del settore. In difetto di tali comprovati caratteri di segretezza oggettiva, la trasparenza delle gare pubbliche costituisce principio prevalente rispetto alle esigenze di riservatezza del singolo concorrente.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore economico aggiudicatario di un lotto nell’ambito di una gara comunitaria centralizzata indetta dalla Regione Lazio per l’affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche in uso presso le Aziende Sanitarie, ha chiesto la secretazione della propria offerta tecnica. Il RUP, nella seduta del 27 marzo 2026, ha ritenuto di non accogliere la richiesta, evidenziando il carattere generico e ripetitivo delle argomentazioni addotte, e ha pertanto disposto la reciproca messa a disposizione delle offerte tra i primi cinque classificati di ciascun lotto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023.
La società ha impugnato la determinazione di aggiudicazione e il verbale di verifica delle richieste di secretazione, deducendo tre motivi di censura fondati sulla violazione degli artt. 35 e 36 del codice dei contratti pubblici, sull’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione e sulla disparità di trattamento. Ha altresì formulato domanda risarcitoria per l’eventuale divulgazione dell’offerta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, richiamando i principi consolidati in materia di secretazione dell’offerta nelle procedure di evidenza pubblica. La decisione di sottrarre all’accesso parti dell’offerta costituisce un’eccezione alla regola della trasparenza, che trova fondamento nell’art. 35, quarto comma, del d.lgs. n. 36/2023 e presuppone una dichiarazione motivata e la prova che le informazioni costituiscano segreti tecnici o commerciali.
La nozione di segreto tecnico o commerciale, ha precisato il TAR Lazio, va ricostruita attraverso il rinvio all’art. 98 del d.lgs. n. 30/2005, che richiede la sussistenza di tre requisiti: la segretezza dell’informazione, il suo valore economico e l’adozione di misure di protezione ragionevolmente adeguate. La giurisprudenza consolidata esclude che la qualifica di segreto possa attribuirsi a qualsiasi elemento di originalità dell’offerta, trattandosi di caratteristiche fisiologiche di ogni imprenditore.
Nella fattispecie, la valutazione della stazione appaltante è risultata conforme al quadro normativo di riferimento. Le argomentazioni addotte dalla ricorrente, incentrate su elementi ordinari quali manutenzione, inventario, formazione e orari, non consentivano di individuare le specifiche informazioni coperte da segretezza né di dimostrare il concreto vantaggio competitivo che i concorrenti avrebbero tratto dalla loro divulgazione. L’Amministrazione, pertanto, non poteva che disporre l’ostensione integrale dell’offerta.
Il Collegio ha inoltre precisato che non assumono rilevanza nel caso di specie i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE con l’ordinanza del 10 giugno 2025, in causa C-686/2024, concernente il bilanciamento tra riservatezza e diritto di difesa del terzo nelle istanze di accesso: il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione del diniego di secretazione, non un’istanza di accesso qualificato ai sensi dell’art. 35, quinto comma, del d.lgs. n. 36/2023. Da ultimo, la sentenza ha evidenziato che resta ferma la tutela dell’operatore attraverso gli strumenti ordinari, quale l’azione di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., in caso di uso improprio delle informazioni acquisite dai concorrenti.
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Nota della Redazione
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