Soglia di sbarramento alla prova scritta del concorso docenti è legittima (TAR Lazio n. 3417 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La previsione di una soglia di idoneità alla prova scritta di un concorso pubblico, superiore alla soglia minima dei 70/100, rientra nell’ampia discrezionalità riconosciuta all’amministrazione o al legislatore quando il parametro è fissato da norma primaria. Tale soglia risponde a esigenze di selettività della procedura e di qualità del corpo docente, nonché di contemperamento tra fabbisogno delle istituzioni scolastiche, livello di preparazione dei candidati e contenimento del precariato. Non è ravvisabile alcuna violazione del principio di parità di trattamento quando tutti i candidati, compresi coloro che hanno sostenuto una prova suppletiva per l’erroneità di un quesito, siano stati valutati con i medesimi criteri. Il voto numerico è idoneo a sorreggere l’obbligo di motivazione ex art. 3 della legge n. 241/1990 quando siano predeterminati i criteri di valutazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, indetto con D.D.G. n. 3059/2024. Pur avendo conseguito un punteggio pari o superiore a 70/100, è stato escluso dall’ammissione alla prova orale perché non ha raggiunto la soglia di sufficienza indicata dall’Ufficio scolastico regionale competente.
Ha quindi impugnato gli esiti delle prove scritte, gli avvisi recanti il voto minimo di ammissione, gli elenchi degli ammessi e, con motivi aggiunti, la graduatoria di merito finale. Ha dedotto l’illegittimità della soglia superiore a quella di sufficienza, la violazione del favor partecipationis e del principio del merito, nonché profili di incostituzionalità. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso giudicandolo manifestamente infondato. In via preliminare, rileva che la procedura è finanziata con risorse del PNRR ed è sottoposta al rito dell’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito nella legge n. 108/2022. Ritiene inoltre di non dover integrare il contraddittorio verso tutti i potenziali controinteressati, richiamando propri precedenti.
Nel merito, la doglianza sulla soglia di idoneità è priva di fondamento. La fissazione di una soglia rientra nella discrezionalità dell’amministrazione o del legislatore, non emergendo alcuna chiara irragionevolezza: essa garantisce la selettività della procedura e la qualità dell’insegnamento. La soglia di sbarramento mobile non solo è prevista nella lex specialis, ma recepisce l’art. 14-bis, comma 1, del d.l. n. 71/2024, che ammette all’orale un numero di candidati pari a tre volte i posti, con punteggio minimo di 70 punti su 100.
Tale previsione è funzionale al buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. e alla selezione dei migliori, non essendo censurabile per irragionevolezza o discriminatorietà. In considerazione dell’elevato numero di posti, del carattere diffuso e della periodicità della procedura, la soglia contempera più interessi: il fabbisogno delle scuole, l’elevato livello di preparazione e la riduzione del precariato.
Le censure sul merito della valutazione sono generiche e comunque infondate. Non sussiste violazione della par condicio: tutti i candidati, inclusi quelli sottoposti a prova suppletiva per l’erroneità di un quesito, sono stati valutati con i medesimi criteri. Il voto numerico è idoneo a sorreggere la motivazione, essendo predeterminati i criteri di valutazione, e nel caso di specie è scaturito dall’esattezza delle risposte ai quesiti a risposta multipla, senza margini di discrezionalità.
Quanto alla direttiva n. 70/99/CE, nessun elemento è offerto sulle ragioni della pretesa violazione: la direttiva non impone un’assunzione indiscriminata dei docenti precari. Il ricorso è respinto; le spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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