La decadenza della DUA per mancata integrazione documentale non è retroattiva (TAR Sardegna n. 777 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La ricevuta rilasciata dal SUAPE all’esito della presentazione di una Dichiarazione Unica Autocertificativa ha natura meramente formale e non implica alcuna valutazione sostanziale di conformità urbanistico-edilizia dell’intervento, né cristallizza la legittimità dell’attività segnalata. La mancata ottemperanza alla richiesta di integrazione documentale, ove tale integrazione sia essenziale per consentire all’Amministrazione la verifica di conformità alla normativa vigente, costituisce carenza istruttoria insanabile che legittima la dichiarazione di decadenza del titolo formatosi in autocertificazione. Tale declaratoria non incide retroattivamente su un titolo valido e definitivo, ma prende atto che il titolo non si è mai validamente consolidato per la mancata dimostrazione dei presupposti normativi; non osta alla decadenza la previsione secondo cui la trasmissione di un mero parere negativo non priva il titolo di efficacia, riguardando tale regola l’ipotesi del parere negativo e non quella della mancata integrazione documentale.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato al SUAPE una Dichiarazione Unica Autocertificativa per il posizionamento in via precaria di una pedana in legno amovibile su area asseritamente privata, funzionale all’attività di ristorazione esercitata in loco. A seguito di un sopralluogo della Capitaneria di Porto, che aveva accertato una presunta occupazione di pubblico demanio marittimo, il SUAPE richiedeva documentazione integrativa, sollecitata senza esito. Decorso inutilmente il termine, l’Amministrazione dichiarava la decadenza e l’inefficacia del titolo formatosi per autocertificazione, provvedimento impugnato dalla società, che ne deduceva l’illegittimità per contrasto con la disciplina regionale sul procedimento in autocertificazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso, ricostruendo la natura e i limiti del procedimento in autocertificazione disciplinato dalla normativa regionale. Il Collegio ha chiarito che la ricevuta SUAPE non può essere interpretata come un’attestazione di conformità sostanziale dell’intervento, limitandosi a comprovare la regolarità formale della documentazione presentata: resta pertanto fisiologica la possibilità che, all’esito dell’istruttoria, il titolo sia dichiarato inefficace per carenze documentali o per l’impossibilità di verificare la conformità normativa, non potendo l’autocertificazione risolversi in un meccanismo elusivo dei controlli pubblici.
Quanto alla mancata integrazione documentale, il Giudice ha escluso che possa configurarsi come mera irregolarità formale: la richiesta del SUAPE era conseguente all’esito del sopralluogo e la documentazione richiesta era essenziale per verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’attività. La mancata ottemperanza ha pertanto integrato una carenza istruttoria insanabile, che rendeva doverosa la dichiarazione di decadenza della DUA, non essendo contestabile che nessun intervento incidente sul territorio possa restare immune da controlli sulla conformità alla normativa vigente.
Il Collegio ha infine superato la doglianza relativa all’asserita retroattività del provvedimento, osservando che la decadenza non opera su un titolo valido e definitivo, ma rileva il mancato consolidamento del titolo stesso, mai validamente formatosi in ragione della mancata dimostrazione dei presupposti normativi. Sulla base di tali argomentazioni il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.