Diniego di subentro nell’assegnazione di alloggio ERP: il riesame non sana il provvedimento originario (TAR Lombardia n. 812 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione del provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame avverso il diniego di subentro nell’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica è respinta quando il ricorso non appare, a un primo sommario esame, assistito da fumus boni iuris. La valutazione di tale requisito deve essere operata avendo riguardo all’intera cronologia degli eventi dedotti in giudizio e alla circostanza che non sia stato attivato lo sgombero dell’immobile, circostanza che incide sulla sussistenza del periculum in mora.
Il Fatto
La ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento del Comune di Milano del 19.03.2026, con cui era stata rigettata la sua istanza di riesame del 24.02.2026 avverso il diniego di subentro nell’assegnazione dell’alloggio SAP sito in Milano. Il diniego originario era stato emesso in data 13.01.2026. La ricorrente, assistita da un difensore, contestava la legittimità dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione comunale, costituitasi in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, decideva sull’istanza cautelare presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., all’esito della camera di consiglio del 9 luglio 2026.
Il Collegio ha incentrato la propria valutazione sul requisito del fumus boni iuris, ritenendo che, a un primo sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non apparisse fondato. La valutazione negativa è stata condotta, come espressamente indicato nell’ordinanza, anche avuto riguardo all’intera cronologia degli eventi dedotti nel giudizio, elemento che ha condotto il Tribunale a ritenere non sussistente una parvenza di fondatezza delle censure sollevate dalla ricorrente.
Il Collegio ha inoltre valorizzato un dato fattuale rilevante ai fini della delibazione propria della fase cautelare: la circostanza che non fosse stato attivato lo sgombero dell’immobile. Tale elemento è stato considerato dal Tribunale come sintomatico dell’insussistenza del periculum in mora, requisito necessario per l’accoglimento della domanda incidentale di sospensione.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha respinto la domanda cautelare, disponendo la compensazione delle spese di fase tra le parti costituite.
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Nota della Redazione
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