Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso per mancata utilità dell’annullamento (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 375 del 22.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso proposto avverso un provvedimento di autotutela quando la successiva aggiudicazione di un diverso contratto, all’esito di una nuova procedura selettiva, renda sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato. La cessazione della materia del contendere postula, invece, la piena realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso all’azione, che si verifica solo quando il ricorrente ottiene il bene della vita agognato.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore uscente di un’attività commerciale e turistica sita in un immobile comunale, aveva partecipato alla procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune per l’affidamento in affitto d’azienda della medesima attività. In data 27.11.2025, coincidente con il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, l’Amministrazione annullava in autotutela la deliberazione a contrarre. La società impugnava i provvedimenti di annullamento, deducendone l’illegittimità per difetto di motivazione, sviamento di potere e violazione dei principi di buona fede e affidamento, proponendo altresì domanda risarcitoria.
Nel corso del giudizio, il Comune avviava una nuova procedura selettiva avente ad oggetto la locazione novennale dell’immobile, all’esito della quale la medesima società risultava aggiudicataria. La ricorrente dichiarava, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, mentre l’Amministrazione eccepiva l’improcedibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama il consolidato orientamento del Consiglio di Stato che distingue la cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse. La prima ricorre quando il ricorrente ottiene pienamente il bene della vita sotteso all’azione, rendendo inutile la prosecuzione del processo; la seconda, invece, si configura quando sopravviene un assetto di interessi che rende comunque inutile la decisione, pur non essendosi realizzato l’interesse sostanziale.
Il Collegio valorizza, in particolare, l’ipotesi in cui sopravvenga un atto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato. Nel caso di specie, la ricorrente aveva agito per ottenere l’aggiudicazione del contratto di affitto d’azienda; per effetto della partecipazione alla successiva procedura, è risultata aggiudicataria del diverso contratto di locazione dell’immobile, dichiarando di ritenersi soddisfatta dal conseguimento di tale differente bene della vita.
Il Tribunale esclude che l’intervenuta aggiudicazione possa configurare una cessazione della materia del contendere, trattandosi di un diverso assetto negoziale, ma ritiene integrata l’ipotesi di sopravvenienza di un atto che rende inutile la pronuncia caducatoria richiesta. Consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della controversia e della decisione in rito.
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Nota della Redazione
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