Rettifica del PPTR: competenza del dirigente e obbligo di istruttoria sul geosito (TAR Puglia n. 1109 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rettifica del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ex art. 104 delle NTA del PPTR, la riserva di competenza in favore della Giunta regionale ex art. 2, comma 8, l.r. n. 20/2009 concerne esclusivamente l’adozione del provvedimento di modifica del piano. La fase preliminare di valutazione dell’istanza di rettifica, volta a verificare l’errata localizzazione o perimetrazione, è invece rimessa all’apparato amministrativo regionale, secondo la ripartizione di funzioni tra organi politici e dirigenziali di cui alla l.r. n. 7/1997. Ne consegue che è legittimo il provvedimento di irricevibilità o di rigetto adottato dal dirigente della struttura competente. La declaratoria di irricevibilità presuppone però che l’amministrazione verifichi che non sussista alcuno dei presupposti dell’istanza e non può fondarsi su una motivazione tautologica che ometta il confronto con le ragioni tecniche dedotte.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di lotti finitimi siti in località classificata dal PPTR come Ulteriore Contesto Paesaggistico di tipo geosito, hanno presentato al Comune un’istanza ex art. 104 delle NTA del PPTR per ottenere la riperimetrazione dell’area. La richiesta, supportata da relazione tecnica, proponeva di distinguere una zona a tutela assoluta, effettivamente riconducibile alla nozione di geosito, da una superficie destinata a coltivazione estrattiva.
Il Comune ha trasmesso l’istanza alla Regione, che con nota dirigenziale l’ha dichiarata irricevibile, sul rilievo che la questione era già stata definita in sede di redazione del PUG e che gli elaborati del PPTR erano stati modificati in aderenza a tali decisioni. I proprietari hanno impugnato il provvedimento e gli atti presupposti davanti al TAR, deducendo vizio di incompetenza, violazione dell’art. 104 delle NTA e della delibera di Giunta n. 248/2021, difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. L’art. 2 della l.r. n. 20/2009 attribuisce alla Giunta l’adozione dello schema del piano e la sua approvazione definitiva; il comma 8 riserva alla Giunta le variazioni. L’art. 104 delle NTA, dal canto suo, prevede in termini generali la competenza della Regione e richiama il procedimento dell’art. 2, comma 8, solo per l’ipotesi in cui, dimostrata l’errata perimetrazione, debba provvedersi alle relative rettifiche.
Da qui la distinzione tra due fasi nettamente separate: una prima, necessaria, attivata dalla semplice presentazione dell’istanza e volta a valutare se sussista l’errore di localizzazione o perimetrazione; una seconda, eventuale, funzionale all’effettiva adozione della variante. La riserva di competenza in favore della Giunta copre soltanto la seconda. La delibera n. 248/2021, adottata in attuazione dell’art. 5 della l.r. n. 7/1997, risulta perciò coerente nel demandare al dirigente l’istruttoria e i provvedimenti di irricevibilità o rigetto, riservando alla Giunta la proposta di deliberazione in caso di accoglimento. La suddivisione riflette la natura tecnica delle valutazioni sulle perimetrazioni e la funzione politica della Giunta.
Il Collegio accoglie invece il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente. L’istanza è riconducibile alla terza ipotesi del punto 8 della delibera, ovvero l’errata perimetrazione di un UCP, disciplinata dal punto 10.2.2. La motivazione del provvedimento è tautologica: si limita a richiamare la disciplina del procedimento e ad affermare che la perimetrazione era già corretta e che lo strumento urbanistico comunale era conforme al piano. Tali considerazioni non si confrontano con le ragioni dell’istanza e contraddicono l’art. 104 delle NTA, che espressamente consente ai privati di far rilevare errori emergenti da approfondimenti di conoscenza. La conformità dello strumento urbanistico è elemento irrilevante, posto che il punto 12.1.2 prevede l’avvio della variazione urbanistica in caso di accoglimento.
Il TAR ravvisa inoltre un difetto di istruttoria sotto duplice profilo. Da un lato, la motivazione non dimostra la sussistenza di alcuno dei casi che giustificano la declaratoria di irricevibilità; dall’altro, il Comune si è limitato a trasmettere l’istanza senza la verifica delle motivazioni e senza l’istruttoria del proprio ufficio tecnico richieste dal punto 10.2.2 della delibera.
Restano estranee al giudizio le censure sulla fondatezza nel merito della riperimetrazione, vertendo su valutazioni tecniche che le autorità comunali e regionali non hanno ancora espresso. Il provvedimento è annullato nei limiti della motivazione, con salvezza del potere di rideterminazione; la quarta censura resta assorbita e le spese sono compensate in ragione della complessità interpretativa e dell’assenza di precedenti.
Nota della Redazione
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