Revoca della concessione in sanatoria richiede istruttoria adeguata e prova dell’abuso (C.G.A.R.S. n. 330 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di repressione degli abusi edilizi, l’onere di provare il carattere risalente del manufatto grava sul proprietario o sul responsabile dell’abuso, in applicazione del principio di vicinanza della prova. Tuttavia l’esercizio del potere di autotutela resta subordinato alle comuni e rigorose regole elaborate dalla giurisprudenza e, in particolare, a un’istruttoria adeguata. È illegittimo il provvedimento di revoca della concessione edilizia in sanatoria fondato su una dichiarazione di falsità non confutata da prove idonee e su un’aerofotogrammetria che non consente di comprovare la mancanza dell’opera contestata, non rinvenendosi in essa neppure le opere già esistenti. In tal caso difettano il fondamento fattuale del potere esercitato, la prevalenza dell’interesse pubblico sotteso e il superamento dell’affidamento incolpevole del privato.

Il Fatto

L’appellante, proprietaria di un appartamento in uno stabile condominiale, aveva realizzato una copertura del terrazzo di proprietà per porre rimedio a infiltrazioni che danneggiavano gli appartamenti sottostanti. Dopo aver presentato domanda di condono edilizio ai sensi del d.l. n. 269/2003, otteneva la concessione edilizia in sanatoria n. 6 dell’11 febbraio 2013.

Un condomino presentava al Comune un esposto, chiedendo la revoca della sanatoria e sostenendo che dalla documentazione fotografica allegata all’istanza non risultava la chiusura perimetrale dell’unità immobiliare. Il Comune accoglieva l’istanza e revocava la concessione. Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, respingeva il ricorso dell’interessata; di qui l’appello, con cui si censura, tra l’altro, il difetto di istruttoria e la violazione dell’art. 21 nonies l. n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. accoglie l’appello nei limiti esposti. Il Collegio rileva anzitutto che il verbale condominiale del 28 gennaio 2005, invocato dal controinteressato per contestare la data di realizzazione dell’edificazione, risulta allo stato sub iudice, essendo stato prodotto il decreto di rinvio a giudizio per falso.

Quanto all’aerofotogrammetria, essa non appare idonea a comprovare la mancanza dell’opera contestata: nel fotogramma non si rinvengono neppure le opere già esistenti, come emerge dal verbale di assemblea condominiale del 1° marzo 2002, in cui un condomino chiedeva di impermeabilizzare la parte di terrazzo rimasta scoperta. Di contro, l’istante ha depositato le fotografie dell’intervento allegate alla domanda di sanatoria.

La Corte richiama il principio consolidato secondo cui va posto in capo al proprietario o al responsabile dell’abuso l’onere di provare il carattere risalente del manufatto. Tale criterio di riparto dell’onere probatorio discende dall’applicazione alla materia della repressione degli abusi edilizi del principio di vicinanza della prova: solo il privato può fornire, disponendone ordinariamente, elementi in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto. Il Collegio richiama, ex multis, Cons. Stato, II, 26 gennaio 2024, n. 858.

Tuttavia, osserva il C.G.A.R.S., deve farsi applicazione della regola generale per cui l’autotutela resta comunque subordinata alle comuni e rigorose regole elaborate dalla giurisprudenza, tra cui, nel caso di specie, un’istruttoria adeguata. Non risultano agli atti prove idonee a confutare la falsità della dichiarazione resa dalla parte in sede di domanda, sì da determinare il fondamento fattuale dell’esercizio del potere, la conseguente prevalenza dell’interesse pubblico sotteso e il superamento dell’affidamento incolpevole della parte.

Risulta pertanto fondato il terzo motivo di appello, nonché la censura di difetto di istruttoria articolata nel primo e nel secondo motivo. In riforma della sentenza di primo grado, il ricorso di primo grado è accolto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti. La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del doppio grado, con refusione del contributo unificato se versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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