Competenza esecutiva al giudice dell’ultimo provvedimento irrevocabile (Cass. pen. Sez. I n. 28802 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di competenza esecutiva, il principio generale fissato dall’art. 665, comma 1, cod. proc. pen. individua il giudice dell’esecuzione nel giudice che ha deliberato il provvedimento. Quando l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, il comma 4 della stessa norma radica la competenza in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione dedotta o l’incidente proposto non riguardano il provvedimento da lui emesso. La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunciate più sentenze deve essere unitaria e far capo a un giudice unico, individuato secondo il criterio legale. Ne consegue che è incompetente il giudice dell’esecuzione che abbia riconosciuto la continuazione tra reati giudicati con provvedimenti diversi, ove la competenza spetti all’autorità che ha emesso l’ultima sentenza passata in giudicato.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen., aveva riconosciuto su istanza della parte il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze emesse da giudici diversi. Il Pubblico ministero presso il tribunale ha impugnato quel provvedimento per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 671 e 665, commi 1 e 4, cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, poiché l’esecuzione concerneva più provvedimenti, la competenza doveva radicarsi nel giudice che aveva emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo: nella specie, l’autorità giudiziaria che aveva pronunciato l’ultima sentenza passata in giudicato, e non il tribunale che aveva adottato l’ordinanza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio generale dettato dall’art. 665, comma 1, cod. proc. pen.: giudice dell’esecuzione di un provvedimento è lo stesso giudice che lo ha deliberato. A questa regola i commi successivi apportano una serie di specificazioni, tra cui rileva il quarto comma, che disciplina il caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi.
In tale ipotesi la norma individua il giudice competente in quello che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche quando la questione dedotta o l’incidente di esecuzione proposto non riguardino il provvedimento da lui emesso. Il Collegio richiama sul punto due propri precedenti conformi, Sez. I n. 16916 del 13.03.2025 e Sez. I n. 15856 dell’11.02.2014, a conferma della lettura estensiva del criterio legale.
La ragione del criterio è di sistema: la determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunciate più sentenze deve essere necessariamente unitaria e far capo a un giudice unico, individuato secondo il criterio fissato dall’art. 665 cod. proc. pen. L’esigenza di unitarietà preclude la frammentazione della competenza tra più uffici.
Nel caso concreto, la lettura del certificato del casellario giudiziale conferma la correttezza dell’assunto del Pubblico ministero: l’ultima sentenza passata in cosa giudicata è quella emessa dalla corte di appello. Ne discende che, in base al quarto comma dell’art. 665 cod. proc. pen., competente a provvedere sull’istanza è la corte di appello, quella con il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
Il ricorso è pertanto fondato. La Corte dispone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla corte di appello competente.
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Nota della Redazione
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