Concorso esterno e favoreggiamento mafioso aggravato: distinzione e inammissibilità del ricorso (Cass. pen. Sez. V n. 22706 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di favoreggiamento personale aggravato dalla finalità di agevolazione di un’associazione mafiosa si distingue dal concorso esterno in un sodalizio di tal genere. Nel delitto-fine il soggetto agente si limita ad aiutare, in modo episodico, un associato ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle sue ricerche. Il concorrente esterno, invece, pur se non inserito stabilmente nella consorteria, opera sistematicamente in collegamento con gli associati per depistare le indagini finalizzate a reprimere l’attività dell’associazione o a perseguire i partecipi, fornendo così uno specifico e concreto contributo ai fini della conservazione e del rafforzamento dell’associazione medesima. Il ricorso che contesti la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione senza confrontarsi con essa è inammissibile per genericità.
Il Fatto
La vicenda riguarda un indagato cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato di appartenenza a una famiglia mafiosa. Il Tribunale del riesame aveva confermato l’ordinanza genetica. La Cass. Sez. I aveva accolto il ricorso dell’indagato, rilevando una carenza motivazionale: il Tribunale non aveva chiarito perché le condotte, tenute nell’arco di appena otto mesi, dimostrassero una messa a disposizione in favore del sodalizio e un inserimento organico nello stesso, né aveva adeguatamente motivato l’elemento soggettivo del reato associativo.
In sede di rinvio il Tribunale del riesame ha riqualificato il fatto come concorso esterno in associazione mafiosa ai sensi degli artt. 110 e 416-bis cod. pen., mantenendo ferma la misura cautelare. Il ricorrente ha impugnato la nuova ordinanza denunciando la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il fulcro argomentativo è la distinzione tra il delitto di favoreggiamento personale aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. e il concorso esterno nell’associazione mafiosa. La Corte richiama il principio di Sez. VI n. 41479 del 25.09.2025: il favoreggiamento consiste nell’aiuto episodico a un associato; il concorso esterno postula un’operare sistematico in collegamento con gli associati, con un contributo specifico e concreto alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio.
La Corte rileva che il ricorrente, nel dolersi della violazione di legge e della manifesta illogicità, mostra di non volersi confrontare con la motivazione dell’ordinanza impugnata. Da qui la sanzione dell’inammissibilità per genericità del ricorso.
Sul merito della riqualificazione, la Cassazione richiama gli elementi valorizzati dal Tribunale del riesame. Gli appuntamenti del vertice mafioso con altri soggetti, appartenenti o non al sodalizio, venivano veicolati, coordinati e favoriti dall’indagato, che a tal fine procedeva a incontri preparatori personali. L’ausilio prestato implicava contatti diretti e personali con altri uomini d’onore. Il Tribunale cita l’incontro tra il capo del mandamento di Resuttana e il vertice, preceduto da plurimi contatti dell’indagato con un intermediario; l’incontro, inizialmente previsto altrove e poi andato a vuoto, si tenne presso il parcheggio dell’indagato.
Il Tribunale ha inoltre considerato il ruolo svolto dall’indagato in relazione ai rapporti tra il vertice mafioso e un coindagato attivo nel narcotraffico sotto l’ombrello protettivo della famiglia, nonché il ruolo di autista. Proprio per l’attività di supporto con cadenza quotidiana, l’indagato era individuato nel territorio controllato come mezzo per intercedere presso il vertice e ottenerne l’interessamento, attuato mediante il potere di intimidazione derivante dalla posizione di vertice in Cosa nostra.
La Corte conclude che l’indagato, pur non stabilmente inserito nel sodalizio, ha svolto in modo continuativo un ruolo finalizzato non solo ad aiutare il vertice a eludere le indagini, ma anche a consentirgli di svolgere le sue funzioni di capo della famiglia mafiosa. Per raggiungere tale risultato ha intrattenuto rapporti diretti con altri associati. Correttamente, dunque, il Tribunale del riesame ha riqualificato la condotta come concorso esterno e ha motivato sulla sussistenza dell’elemento soggettivo. All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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