Inutilizzabili le prove del sequestro annullato se non dedotta la decisività (Cass. pen. Sez. II n. 8088 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento del provvedimento di sequestro probatorio impedisce il mantenimento del vincolo sul bene, ma non determina l’inutilizzabilità degli elementi acquisiti, che restano utilizzabili ai fini dell’emissione di un successivo provvedimento di sequestro preventivo, non potendosi qualificare come prove illegittimamente acquisite ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen. L’eccezione di inutilizzabilità di un dato probatorio è inammissibile quando la difesa omette di dedurre la decisività della prova asseritamente viziata, non essendosi proceduto alla verifica attraverso i canoni della cosiddetta prova di resistenza. I verbali di dichiarazioni rese in dibattimento davanti a giudice in composizione successivamente mutata permangono legittimamente nel fascicolo del dibattimento e sono utilizzabili previa lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen., anche in difetto del consenso delle parti, se l’esame non è stato richiesto, non è stato ammesso o non è più possibile.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 4 dicembre 2023, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli il 16 gennaio 2020 nei confronti dell’imputato per due episodi di usura contestati ai capi A) e 3). Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando sei motivi, deducendo l’inutilizzabilità della documentazione sequestrata e delle dichiarazioni di un teste di polizia giudiziaria, la prescrizione dei reati, il travisamento della prova, l’insussistenza delle aggravanti, vizi sul trattamento sanzionatorio e l’illegittimità delle confische disposte. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla dedotta inutilizzabilità della documentazione oggetto del sequestro poi dichiarato inefficace. Il motivo è aspecifico, perché reitera pedissequamente le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con le osservazioni della sentenza di secondo grado. La Suprema Corte ribadisce che è inammissibile il ricorso fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

Nel merito, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’annullamento del sequestro probatorio impedisce il mantenimento del vincolo sul bene, ma non l’utilizzabilità degli elementi acquisiti. Questi non costituiscono prove illegittimamente acquisite ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen. La Corte richiama Sez. 2, n. 4887 del 20.01.2017, Aslo, Rv. 268991 e il principio secondo cui l’inutilizzabilità può derivare solo dalla illegittimità in sé della prova, non dalla sua acquisizione irrituale.

Quanto alle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria rese davanti al collegio in diversa composizione, la Corte richiama Sez. Un. n. 41736 del 30.05.2019, Bajrami, che ha affermato l’utilizzabilità, previa lettura ex art. 511 cod. proc. pen., delle dichiarazioni già assunte davanti al giudice diversamente composto, anche in difetto di rinnovazione dell’esame quando questo non sia stato richiesto, ammesso o più possibile. Nel caso di specie il pubblico ministero aveva rinunciato all’esame del teste e nessuna parte ne aveva chiesto la rinnovazione davanti al nuovo collegio; la revoca dell’ordinanza ammissiva era priva di effetti in assenza di nuove richieste di prova.

Il motivo è comunque inammissibile sotto altro profilo: la difesa non ha dedotto la decisività delle dichiarazioni asseritamente inutilizzabili, omettendo la verifica della prova di resistenza. La Corte di appello aveva evidenziato che l’oggetto della deposizione riguardava elementi probatori già risultanti da documenti ritualmente acquisiti.

Gli altri motivi sono parimenti inammissibili. Il secondo propone inammissibili considerazioni di merito per retrodatare il decorso della prescrizione, che risulta non maturata. Il terzo e il quarto prospettano un’inammissibile diversa lettura delle prove, con travisamento della prova dedotto in modo generico e senza che, in caso di doppia conforme, il ricorrente abbia rappresentato che il dato travisato fosse stato introdotto per la prima volta in appello. Il quinto e il sesto motivo sono manifestamente infondati, risultando la motivazione della Corte territoriale immune da vizi sul diniego delle attenuanti generiche, sulla dosimetria della pena e sulle confische disposte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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