Concorso morale nel reato proprio del detenuto che usa il telefono (Cass. pen. Sez. V n. 33220 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il concorso morale è configurabile anche rispetto al reato proprio di cui all’art. 391-ter, comma terzo, cod. pen., che punisce il detenuto il quale indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico, ben potendo tale disposizione combinarsi con la disciplina generale dell’art. 110 cod. pen. Il contributo del terzo non richiede un apporto materiale alla condotta tipica: è sufficiente un’attività di rafforzamento del proposito criminoso altrui, causalmente efficiente, consapevole e orientata alla realizzazione del reato. L’estensione dell’ambito applicativo della norma incriminatrice non viola i principi di legalità e di tassatività, perché non aggiunge condotte tipiche ma riconduce al paradigma concorsuale un comportamento di istigazione e agevolazione psichica. Il controllo di legittimità, in sede cautelare, non si estende alla rivalutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, costituendo questione di fatto rimessa al giudice di merito.
Il Fatto
Con ordinanza del 26 marzo 2025 il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato per il delitto di cui all’art. 391-ter, comma terzo, cod. pen., aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’indagato avrebbe concorso nel reato commesso dal suocero, detenuto, che utilizzava indebitamente un telefono cellulare: fatto aggravato perché finalizzato ad agevolare le attività di una consorteria mafiosa del territorio vibonese.
Il Tribunale del riesame aveva annullato l’ordinanza genetica, escludendo la configurabilità del delitto in ragione della condotta meramente passiva dell’indagato, ricondotta alla connivenza non punibile. La Prima Sezione penale, su ricorso del Procuratore della Repubblica, aveva annullato con rinvio, ravvisando contraddittorietà e manifesta illogicità nella motivazione. In sede di rinvio, con ordinanza del 18 dicembre 2025, il Tribunale ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, ripristinando la misura. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte osserva che il giudice del riesame, nel solco delle indicazioni della sentenza di annullamento, ha vagliato le numerose conversazioni intercorse in un significativo arco temporale tra il detenuto e l’indagato, ritenendo configurabile il concorso morale nel reato proprio commesso dal detenuto. Le interlocuzioni sono state considerate idonee a incidere sul proposito criminoso del detenuto, rafforzandone la determinazione e istigandolo alla prosecuzione delle condotte illecite.
La Corte valorizza la natura e la frequenza degli scambi comunicativi, l’esortazione a ulteriori conversazioni e i rinvii a successivi contatti. Da tali elementi il Tribunale ha coerentemente desunto l’instaurazione e il mantenimento di rapporti comunicativi continuativi, idonei a rafforzare il proposito del detenuto. Non sussiste, sul piano logico o giuridico, alcuna preclusione alla configurabilità del concorso morale rispetto alla fattispecie dell’art. 391-ter, comma terzo, cod. pen., che ben può applicarsi in combinazione con l’art. 110 cod. pen.
Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente ha articolato censure generiche, dirette a ottenere un sindacato sul merito delle valutazioni del giudice cautelare, precluso dai limiti del controllo di legittimità. La Corte ribadisce che il controllo non comprende la revisione degli elementi fattuali né lo spessore degli indizi, essendo circoscritto all’esame della congruità delle argomentazioni. L’interpretazione delle conversazioni intercettate è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile solo per manifesta illogicità.
Il terzo motivo è infondato. Quanto all’aggravante dell’agevolazione mafiosa, il Tribunale ha reso motivazione ampia e congrua, analizzando le conversazioni di maggior rilievo ed evidenziando la funzionalità della condotta agli scopi consortili: la gestione della consorteria in assenza del capo, il mantenimento di un profilo basso, la gestione congiunta di affari illeciti e gli aggiornamenti costanti al detenuto.
Il quarto motivo è infondato. Sulla custodia cautelare in carcere, il Tribunale ha argomentato in ordine alla pericolosità dell’indagato, alla sua vicinanza ai contesti mafiosi e all’inadeguatezza di misure meno gravose. Quanto all’attualità delle esigenze cautelari, il Tribunale ha dato rilievo anche ad altri precedenti penali, relativi a fatti recenti. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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