Sostituzione pena detentiva nel patteggiamento modificabile dalle parti prima della ratifica (Cass. pen. Sez. IV n. 16646 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Prima della ratifica del giudice e della pronuncia della sentenza, le parti possono congiuntamente modificare l’originario accordo di applicazione della pena o sostituirlo con un nuovo accordo. La non modificabilità unilaterale del consenso già prestato non implica l’immodificabilità dell’accordo, che resta nella disponibilità delle parti sino alla ratifica giudiziale. La modifica congiunta che precisi la sostituzione della sola pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità è legittima e non determina alcuna commistione di istituti: le prescrizioni di cui all’art. 56-ter legge n. 689/1981 costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento.
Il Fatto
Il Giudice delle indagini preliminari di Crotone applicava al ricorrente, su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.400 di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992, con l’aggravante notturna. All’esito dell’udienza, il giudice, su precisazione delle parti, sostituiva la sola pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, prescrivendo i divieti e gli obblighi di cui all’art. 56-ter legge n. 689/1981.
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e l’illegalità della pena, lamentando l’applicazione congiunta del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, regolato dall’art. 54 d.lgs. n. 274/2000, e del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di cui all’art. 56 legge n. 689/1981, con le relative prescrizioni limitative.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondato l’assunto difensivo circa una pretesa commistione di discipline eterogenee. Il giudice, infatti, si era limitato a ratificare l’accordo come precisato in udienza dalle parti, le quali avevano espressamente chiesto la sostituzione della sola pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, mantenendo ferma la pena pecuniaria.
La Corte ha aderito all’orientamento secondo cui, prima della ratifica del giudice, le parti possono congiuntamente modificare l’originario accordo ovvero sostituirlo con un nuovo accordo (Sez. IV, n. 37968 del 06/10/2021, Rv. 282054-01). Pur consolidatosi il principio per cui la richiesta di applicazione della pena non è più unilateralmente revocabile dopo il consenso del pubblico ministero, l’accordo resta nella disponibilità delle parti sino alla ratifica, in conformità ai principi negoziali e all’art. 27, terzo comma, Cost.
Ne consegue che la modifica-precisazione congiunta dell’accordo intervenuta prima della ratifica giudiziale è pienamente legittima. Le prescrizioni di cui all’art. 56-ter legge n. 689/1981, essendo contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, non dipendono dalla valutazione discrezionale del giudice e vanno applicate obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento (Sez. III, n. 30440 del 11/06/2025, Rv. 288509-01; Sez. VI, n. 41487 del 16/10/2024, Rv. 287261-02).
La doglianza relativa alla mancata sostituzione della pena pecuniaria è stata pertanto respinta, trattandosi di scelta concordata dalle parti e ratificata dal giudice, e non già di un’applicazione arbitraria di istituti differenti. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.