Ricusazione tamquam non esset solo se accolta l’astensione del giudice (Cass. pen. Sez. V n. 27936 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 39 cod. proc. pen., la dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando venga accolta la dichiarazione di astensione del giudice ricusato, ancorché presentata successivamente. La retrodatazione degli effetti dell’astensione rispetto alla ricusazione determina l’impossibilità giuridica di esaminare quest’ultima e di valutarne la fondatezza. Tale preclusione processuale opera, tuttavia, solo in presenza dell’effettivo accoglimento dell’astensione: spetta al ricorrente allegare il relativo provvedimento, pena l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza.

Il Fatto

Il difensore di fiducia della ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Trieste, in data 20.03.2026, ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione presentata ai sensi dell’art. 37, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., con riferimento ai casi di cui all’art. 36, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen., nei confronti del giudice di pace del procedimento in cui la ricorrente era imputata.

L’inammissibilità era stata dichiarata per la tardività dell’istanza, ai sensi dell’art. 38, comma 2, cod. proc. pen., e per la sua manifesta infondatezza, non emergendo dagli atti le condotte pregiudizievoli attribuite al giudice. La ricorrente deduce la violazione dell’art. 39 cod. proc. pen., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe potuto decidere sull’istanza dopo che il giudice di pace aveva dichiarato di astenersi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il Collegio richiama un proprio precedente, Sez. 6 n. 49112 del 24.09.2003, secondo cui, in base all’art. 39 cod. proc. pen., la dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione presentata, anche successivamente, dal giudice ricusato. La retrodatazione degli effetti dell’astensione rispetto alla ricusazione comporta l’impossibilità giuridica di prendere in considerazione quest’ultima e di valutarne la fondatezza.

Tale principio, però, è subordinato a una condizione precisa: la preclusione processuale opera solo nel caso di effettivo accoglimento della dichiarazione di astensione. Nel caso di specie, la stessa ricorrente afferma di non conoscere l’esito dell’astensione. Il presupposto su cui poggia l’assunto difensivo resta, dunque, indimostrato.

La Corte rileva inoltre la violazione del principio di autosufficienza del ricorso: la parte non ha allegato la dichiarazione di astensione del giudice di pace, non consentendo al Collegio di verificare il presupposto a cui si aggancia la doglianza. Anche sotto tale profilo il ricorso è inammissibile.

Quanto al merito delle censure, il provvedimento impugnato è ritenuto corretto e non specificamente controdedotto. La Corte d’appello ha accertato il mancato rispetto degli oneri formali previsti dall’art. 38 cod. proc. pen., essendo l’istanza presentata ben oltre il termine di tre giorni decorrente dall’udienza del 13 ottobre 2025. La dichiarazione di ricusazione era altresì manifestamente infondata, avendo la decisione del giudice carattere meramente processuale.

Non è configurabile l’inimicizia grave di cui all’art. 36, lett. d), cod. proc. pen., che, secondo il costante orientamento della Corte (Sez. 5 n. 5604/2014; Sez. 5 n. 11968/2010), deve trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo. La condotta endoprocessuale rileva solo se presenta aspetti talmente anomali e settari da dimostrare un’inimicizia maturata all’esterno, circostanza non ravvisabile nel caso in esame. Segue la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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