Ricorso avverso provvedimento del giudice dell’esecuzione, si qualifica come opposizione (Cass. pen. Sez. III n. 33222 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Avverso il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione abbia provveduto in materia di confisca nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., anziché de plano, è esperibile esclusivamente l’opposizione disciplinata dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione proposto deve pertanto essere qualificato come opposizione, in applicazione del principio di conservazione dell’impugnazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione che ha emesso il provvedimento. Il combinato disposto degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen. delinea infatti uno schema processuale bifasico, la cui deroga priverebbe la parte della possibilità di far valere compiutamente le doglianze di merito.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da un procedimento esecutivo promosso, in qualità di originaria creditrice e di successiva cessionaria del credito, da due società su un immobile gravato da ipoteca, confiscato per equivalente a seguito dell’accertamento di reati fiscali a carico del debitore. Le società chiedevano al giudice dell’esecuzione la vendita del bene con i provvedimenti consequenziali.
Il Tribunale, preso atto dell’ammissione del creditore allo stato passivo dell’ANBSC, rigettava l’eccezione di decadenza sollevata dall’Agenzia del Demanio, confermava il credito ipotecario e assegnava all’Amministrazione un termine per le valutazioni sulla destinazione del bene. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi dell’omessa applicazione degli artt. 57 e 58 del d.lgs. n. 159 del 2011 e del mancato riconoscimento di un effetto decadenziale in capo al creditore ipotecario.
La Motivazione della Corte
La Corte non affronta il merito delle doglianze, perché ne è preclusa dalla qualificazione dell’impugnazione. Il provvedimento impugnato è stato emesso dal giudice dell’esecuzione nell’ambito del procedimento in materia di confisca, come confermato dal richiamo, operato dallo stesso giudice, alla disciplina dell’art. 676 cod. proc. pen.
Il Collegio richiama il proprio orientamento costante: avverso il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione abbia irritualmente provveduto nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., anziché de plano, è esperibile solo il reclamo costituito dall’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. A sostegno la Corte richiama Sez. 5 n. 15888 del 2026, Sez. 3 n. 25819 del 2025, Sez. 1 n. 3063 del 2023 e Sez. 3 n. 39515 del 2017.
Una diversa soluzione sottrarrebbe alla parte la possibilità di far valere compiutamente le proprie doglianze di merito. Opera quindi il principio di conservazione dell’impugnazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che impone di riqualificare il ricorso per cassazione nei termini dell’opposizione.
Non si ravvisano, nel caso concreto, ragioni di deroga allo schema processuale bifasico delineato dal combinato disposto degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen. Il ricorso è dunque qualificato come opposizione, con ordine di trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, giudice dell’esecuzione che ha emesso il provvedimento.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 568 c.p.p. – Regole generali
- Art. 666 c.p.p. – Procedimento di esecuzione
- Art. 667 c.p.p. – Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta
- Art. 676 c.p.p. – Altre competenze