Motivi inammissibili per aspecificità se non si confrontano con la motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 20811 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché aspecifico, il motivo di ricorso che, eludendo il confronto con la sentenza impugnata, si limiti a reiterare doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese dai giudici di merito. Il giudizio di responsabilità può fondarsi sulle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza e sul riconoscimento operato dagli operatori di p.g. escussi in dibattimento. Il motivo non devoluto in appello è inammissibile, non sussistendo alcun obbligo di esame nel merito. L’istanza di riunione di procedimenti che comporti valutazioni di fatto esula dal sindacato di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, con sentenza della Corte d’appello di Palermo del 20.06.2025, per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen. Il giudizio di responsabilità si è basato sulle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti sul luogo del fatto e sul riconoscimento del ricorrente da parte degli operatori di polizia giudiziaria escussi in dibattimento, ai quali l’imputato era già noto per ragioni di servizio.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancata assunzione di prove decisive in ordine alla condotta di impossessamento, il vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità e la mancata valutazione del comportamento della persona offesa, che avrebbe integrato una istigazione al furto. La difesa ha inoltre depositato una memoria contenente un’istanza di riunione di procedimenti.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato inammissibili per aspecificità i primi due motivi. Il ricorrente, anziché confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, ha reiterato le doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dai giudici di merito. La Corte richiama sul punto un indirizzo consolidato (Sez. II n. 27816 del 22.03.2019, Sez. III n. 44882 del 18.07.2014).
Sul compendio probatorio, il giudice di legittimità rileva che la Corte territoriale ha adeguatamente fondato il giudizio di responsabilità sulle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza attivi sul luogo del fatto, dalle quali venivano tratte le immagini del ricorrente, la cui identità era riconosciuta anche dagli operatori di p.g. escussi in dibattimento. Non risulta, dunque, alcuna violazione delle garanzie procedimentali nell’acquisizione delle immagini.
Il terzo motivo, relativo al comportamento negligente della persona offesa e alla prospettata istigazione al furto, è ritenuto inammissibile perché non devoluto in appello, come emerge dalla sintesi dei motivi di appello offerta dalla Corte territoriale (Sez. II n. 13826 del 17.02.2017). La Corte aggiunge che la doglianza è comunque estranea alla cognizione di legittimità, non sussistendo gli estremi di alcuna istigazione penalmente rilevante, tanto meno se colposa.
Quanto alla memoria difensiva, l’istanza di riunione di procedimenti, pur tempestivamente pervenuta, non può essere valutata perché comporta valutazioni di fatto, che esulano dal sindacato della Corte. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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