Retrodatazione cautelare e trasferimento fraudolento di valori: oneri di allegazione (Cass. pen. Sez. II n. 28641 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’esistenza della connessione qualificata tra fatti-reato, rilevante ai fini della retrodatazione della misura cautelare ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., e la verifica della desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementi idonei a fondare la seconda ordinanza costituiscono quaestiones facti, riservate al giudice di merito e sindacabili in cassazione solo sotto il profilo della logicità e coerenza della motivazione. Sul piano sostanziale, il dolo specifico del delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen. non presuppone la provenienza illecita delle risorse impiegate: la fattispecie è integrata anche quando le condotte abbiano ad oggetto beni di origine lecita, essendo l’incriminazione volta a impedire manovre elusive della trasparenza patrimoniale. Ne consegue che la doglianza sulla omessa dimostrazione della provenienza illecita dei beni, proposta per la prima volta in cassazione, è inammissibile perché nuova.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame ha confermato l’ordinanza cautelare con cui il GIP aveva applicato al ricorrente la custodia in carcere per il delitto di intestazione fittizia di una società, aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti alla Corte di cassazione, deducendo la mancata retrodatazione della misura per scadenza del termine di fase e l’errata valutazione del dolo specifico.

La difesa ha sostenuto che gli elementi del procedimento richiamato nel provvedimento impugnato avessero rilievo processuale tale da imporre la retrodatazione della seconda misura custodiale. Ha inoltre contestato l’omessa verifica della provenienza illecita delle risorse investite nelle attività economicamente intestate a terzi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto per motivi manifestamente infondati. Il Collegio muove dalla qualificazione della materia: tanto l’esistenza della connessione rilevante ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., quanto la desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementi per adottare il secondo provvedimento cautelare, sono quaestiones facti, la cui valutazione è riservata al giudice di merito. Il sindacato di legittimità resta circoscritto alla logicità e coerenza descrittiva delle emergenze processuali e alla non contraddittorietà dei passaggi argomentativi.

Su questa base la Corte ritiene corretto il percorso del Tribunale del riesame. Esclusa la connessione qualificata tra i fatti-reato dei due procedimenti, il Tribunale ha motivato anche sull’insussistenza del secondo presupposto della retrodatazione, ossia la desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementi idonei a fondare la seconda ordinanza. La difesa aveva fatto generica menzione dell’identicità delle fonti di prova, senza dimostrare la desumibilità di tutti gli elementi necessari.

Il provvedimento impugnato ha invece specificato che la gravità indiziaria trova fondamento nella poderosa attività intercettiva svolta nel procedimento in esame, mentre l’indagine richiamata ha inciso solo per rafforzare gli elementi posti a base della contestazione dell’aggravante. Quanto al dolo specifico, il Tribunale ha reso motivazione conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il delitto può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo che l’interessato possa fondatamente presumere l’avvio di detto procedimento.

La finalizzazione della fittizia intestazione a evitare il rischio di ablazione patrimoniale è stata desunta dal ruolo apicale del ricorrente nel contesto associativo di riferimento, dalla sua posizione in altro procedimento e da una precedente condanna, oltre che dal contesto operativo degli indagati.

Infine la Corte reputa inammissibile, perché nuova, la doglianza sull’omessa motivazione del requisito oggettivo, ossia la dimostrazione della provenienza illecita delle risorse. Il delitto di trasferimento fraudolento di valori è integrato anche quando le condotte abbiano ad oggetto beni non provenienti da delitto, essendo l’incriminazione finalizzata a evitare manovre volte a non far figurare la disponibilità di beni o altre utilità, indipendentemente dalla loro provenienza.

All’inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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