Partecipazione all’associazione e aggravante mafiosa richiedono autonoma valutazione (Cass. pen. Sez. VI n. 12143 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di gravità indiziaria per i singoli reati fine di detenzione e cessione di sostanza stupefacente non può fondarsi sul solo richiamo a conversazioni intercettate che non consentano di individuare con chiarezza il tipo e la quantità di sostanza oggetto della cessione. La circostanza aggravante prevista dall’art. 416 bis.1 cod. pen. richiede una motivazione specifica sulla posizione individuale del concorrente, non essendo sufficiente il riferimento indistinto al metodo mafioso e alla finalità agevolatoria riferito a tutti i partecipi. Il ruolo di stretto collaboratore di un sodale, la disponibilità di utenze del gruppo e la riscossione dei proventi dello spaccio altrui sono elementi confermativi della partecipazione associativa, ma non esonerano il giudice dall’autonoma valutazione delle singole condotte contestate.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari ha applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen., nonché di alcuni reati fine di detenzione illecita e cessione di sostanza stupefacente.
L’indagato avrebbe operato come pusher di riferimento di un sottogruppo, in rapporto di stretta fiducia con uno dei sodali. Ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, deducendo la nullità del titolo cautelare per mancanza di autonoma valutazione, la carenza del quadro indiziario sul reato associativo, l’insufficienza della motivazione sui reati fine e sull’aggravante mafiosa, e la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i motivi seguendo l’ordine del ricorso. Il primo è stato ritenuto infondato: in indagini di criminalità organizzata che coinvolgono centinaia di persone, il ricorso alla motivazione cumulativa di posizioni omogenee e al richiamo della domanda cautelare è in una certa misura ineliminabile, e nella specie il Tribunale ha integrato la motivazione con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari. Il motivo è risultato peraltro generico.
Anche il secondo motivo è stato respinto. Il Tribunale ha ricostruito il rapporto tra il soggetto apicale, il suo uomo di fiducia e l’indagato, ha spiegato il ruolo di stretta fiducia di quest’ultimo al punto da essere incaricato, in una occasione, di consegnare un’arma a un soggetto sovraordinato del sodalizio, e ha chiarito che l’indagato non solo distribuiva la sostanza stupefacente, ma raccoglieva i proventi dello spaccio compiuto da altri, usava le utenze del gruppo e provvedeva al sostentamento del sodale in detenzione. Rispetto a tale trama argomentativa — osserva la Corte — il ricorrente non ha spiegato perché non sarebbero sussistenti i gravi indizi di partecipazione associativa.
La Corte ha invece ritenuto fondato il terzo motivo, relativo ai reati fine. I fatti sono confermativi della partecipazione al gruppo, ma sono stati descritti dal Tribunale sul solo richiamo a conversazioni intercettate che non consentono di individuare con chiarezza il tipo e la quantità di sostanza stupefacente oggetto della cessione: su questi capi l’ordinanza va annullata con rinvio per nuovo giudizio.
È parimenti fondato il quarto motivo. Al di là delle considerazioni generiche riferite indistintamente a tutti i ritenuti partecipi dell’associazione, la motivazione è sostanzialmente omessa con riguardo alla posizione individuale del ricorrente in ordine alla configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. Anche sul punto l’ordinanza va annullata con rinvio. Il quinto motivo resta assorbito.
La Cassazione ha pertanto annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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