Confisca di prevenzione e immissione di capitali illeciti in bene del coniuge (Cass. pen. Sez. I n. 33077 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca di prevenzione, l’accertata immissione, in misura assorbente o prevalente rispetto al valore del bene, di capitali privi di legittima provenienza da parte del soggetto socialmente pericoloso per l’acquisto o l’edificazione di un cespite formalmente di proprietà di un famigliare convivente ne determina la disponibilità sostanziale in capo al proposto, anche quando una parte delle spese sia sostenuta dal coniuge in costanza del rapporto coniugale. Il terzo che deduca la fittizia intestazione può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità del bene, non l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto. La presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione e sull’assenza di prova della legittima provenienza, opera anche quando l’acquisto sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, costituendo il finanziamento una passività da rimborsare. Il principio dettato in tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen. non è estensibile alla confisca di prevenzione, parametrata al periodo di manifestazione della pericolosità qualificata.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con decreto del 16 dicembre 2025, ha confermato il provvedimento del Tribunale che aveva applicato al proposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e disposto la confisca di prevenzione di due immobili formalmente intestati al coniuge.
Il terzo interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 159/2011 e sostenendo che i giudici della prevenzione avrebbero errato nell’applicare il principio espresso dalle Sezioni Unite in tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen., poiché le risorse impiegate per l’acquisto e l’edificazione provenivano da fonti lecite.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un dato non controverso: l’immobile è stato acquisito ed edificato tra il 2017 e il 2020, durante il periodo di pericolosità qualificata del proposto, accertata dal 2010 al 2020. I coniugi, coniugati dal 2013, hanno sempre convissuto e il terzo non ha mai avuto adeguate fonti di reddito, con una sperequazione economica di oltre 330.000 euro.
Le deduzioni difensive — lavori in economia, materiali ceduti dalla madre, somma messa a disposizione dalla cognata mediante prestito bancario — sono state giudicate meramente assertive e prive di riscontro probatorio. Quanto al finanziamento, i giudici di merito hanno osservato che l’impegno di restituzione dimostra semmai l’ingiustificata capacità reddituale e costituisce una passività, non una posta attiva idonea a giustificare la titolarità del bene.
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 30355 del 2025, secondo cui il terzo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità del bene, senza prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura. Il ricorrente non ha sviluppato una coerente prospettazione sulla titolarità esclusiva, limitandosi a sostenere la legittima provenienza di una parte delle risorse: tesi intrinsecamente contraddittoria, poiché ammette che i materiali sarebbero stati ceduti al proposto, così confermandone l’impiego da parte sua.
Quanto al richiamo delle Sezioni Unite n. 920 del 2003, la Corte chiarisce che quel principio riguarda la confisca ex art. 240-bis cod. pen., correlata agli specifici reati spia, e richiede una più stringente relazione tra reato e incremento patrimoniale. La confisca di prevenzione, non collegata a singoli reati, è invece parametrata, in caso di pericolosità qualificata, all’ampio contesto temporale delimitato dalla durata della pericolosità, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 4880 del 2015.
Da qui l’affermazione del principio conforme a Sez. VI n. 47983 del 2012: l’immissione di capitali illeciti in misura assorbente o prevalente determina la disponibilità sostanziale del cespite in capo al proposto. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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