Inammissibile il ricorso sulla sospensione condizionale mai richiesta in merito (Cass. pen. Sez. III n. 28650 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di appello ha l’obbligo di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicare il beneficio, in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento. Tuttavia l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata concessione della sospensione condizionale qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. Quanto al reato di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari non va intesa in senso assoluto: essa sussiste anche quando occorra acquisire aliunde la documentazione mancante presso terzi, restando escluso il reato solo se il risultato economico sia accertabile sulla base di altra documentazione conservata dallo stesso imprenditore.

Il Fatto

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 10 giugno 2025, aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato per il reato di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, rideterminando la pena in anni uno e mesi sei di reclusione. L’imputato, quale legale rappresentante e amministratore unico di una società, era accusato di avere occultato o distrutto le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari. La condanna di primo grado era stata pronunciata dal Tribunale di Brescia il 2 ottobre 2023.

Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta inidoneità della documentazione consegnata, il vizio di motivazione sull’asserita incompletezza del libro giornale e, infine, la violazione di legge per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo e il secondo motivo sono stati respinti perché meramente reiterativi di censure già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, e perché si risolvono in critiche sul merito delle valutazioni concordemente espresse dai giudici di primo e secondo grado, il cui apprezzamento è precluso in sede di legittimità.

Sul primo motivo la Corte ha richiamato il principio, definito condivisibile e pacifico, secondo cui l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari derivante dalla distruzione o dall’occultamento di documenti contabili non deve intendersi in senso assoluto. Essa sussiste anche quando è necessario acquisire la documentazione mancante presso terzi o aliunde, dovendosi ritenere insussistente il reato solo nel caso in cui il risultato economico delle operazioni possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dallo stesso imprenditore. A sostegno sono citate Sez. III n. 7051 del 2019 e Sez. III n. 41683 del 2018.

In applicazione di tale principio, la Corte territoriale aveva evidenziato la mancata consegna di fatture di vendita e di acquisto, la cui ricostruzione era stata possibile solo tramite lo spesometro integrato e controlli incrociati che rivelavano evidenti anomalie. La documentazione bancaria esibita risultava parziale e mancavano la dichiarazione dei redditi e quella a fini IVA, rendendo necessarie verifiche induttive. Quanto all’anno 2016, il libro giornale era mancante di pagine e limitato al mese di gennaio, e solo con verifica induttiva si erano riscontrate le operazioni attive e passive.

Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che, fermo l’obbligo del giudice di appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione del beneficio, l’imputato non può dolersi in cassazione della sua mancata concessione se non ne ha fatto richiesta nel giudizio di merito, richiamando Sez. Un. n. 22533 del 2018. Non risultando che l’imputato avesse chiesto il beneficio, egli non può lamentare il mancato esercizio dei poteri officiosi ex art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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