Colpa e nesso causale nel rischio concretizzatosi: annullata la condanna (Cass. pen. Sez. IV n. 22782 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di lesioni colpose sul lavoro, il giudizio di responsabilità del datore di lavoro impone di verificare se l’evento abbia concretizzato proprio il fattore di rischio che la regola cautelare violata intendeva prevenire. Il giudice di merito non può integrare la contestata colpa specifica con un addebito di colpa generica riferito a un rischio ulteriore e diverso, non concretizzatosi nell’evento. La verifica dell’adeguatezza delle misure adottate in rapporto al rischio corso dal lavoratore deve fondarsi su elementi fattuali certi e non su mere congetture. È illegittima la sentenza che ritenga inadeguate le cautele osservate senza spiegare, su base fattuale, perché esse fossero nell’occorso inattuabili o eluse da una prassi trasgressiva.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Asti aveva condannato il direttore generale e datore di lavoro di una società per il reato di lesioni colpose ai danni di un dipendente. Questi, operaio addetto alla movimentazione di contenitori cilindrici con un muletto, dopo esser sceso dal mezzo a causa del rovesciamento di uno dei fusti, era stato colpito da un cilindro rimasto in bilico, riportando le lesioni contestate.
All’imputato era stata contestata la violazione dell’art. 71, comma 3, d. lgs. n. 81/2008, in riferimento al punto 3.1. dell’Allegato VI, per non aver previsto procedure di carico e trasporto in sicurezza dei contenitori né sistemi idonei a impedirne il ribaltamento. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, censurando la valutazione del nesso causale e la ritenuta non eccentricità della condotta del lavoratore.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso nei termini che seguono. Le doglianze colgono nel segno laddove denunciano la mancata e corretta verifica della regola cautelare violata e del rischio a essa correlato. Il Tribunale, a fronte di un editto accusatorio che evocava genericamente anche un addebito di colpa generica, aveva ritenuto preminente la contestazione di colpa specifica, indicata in rubrica con rinvio all’art. 71, comma 3, d. lgs. n. 81/2008 e al punto 3.1. dell’Allegato VI.
Tale disciplina, al punto 3.1.4., prevede tra l’altro che, qualora siano presenti lavoratori a bordo dell’attrezzatura adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. Il giudice di primo grado aveva ritenuto adempiuto l’obbligo di formazione dei dipendenti, dando atto che era stato considerato anche il profilo della stabilità del carico, e aveva affermato che la previsione di adeguate modalità di imballaggio dei fusti aveva la finalità di salvaguardare non solo il carrellista, ma anche altri lavoratori e terzi che si fossero avvicinati al carico.
Il ragionamento è stato condiviso dalla Corte territoriale, che ha individuato la regola cautelare preesistente nella legatura dei fusti e ha ricondotto alla sfera datoriale l’obbligo di gestire l’intero ciclo della movimentazione, compreso il posizionamento dei fusti e la garanzia della loro stabilità. Entrambi i giudici del merito, però, hanno superato la regola positiva che imponeva al carrellista di non lasciare la cabina, integrandola con un ulteriore addebito di colpa generica, senza spiegare in base a quali elementi di fatto tale regola fosse individuabile ex ante.
La Corte richiama l’indirizzo secondo cui occorre verificare se l’evento abbia concretizzato proprio il fattore di rischio che le regole cautelari violate erano intese a prevenire, citando in motivazione Sez. 4, n. 17000 del 05/04/2016 e i precedenti ivi richiamati. Nella specie è circostanza processualmente accertata che la persona offesa fosse edotta della direttiva e che il rischio di caduta dei fusti fosse stato gestito mediante adeguata formazione e l’istruzione di rimanere al posto di guida.
L’errore giuridico del giudice del gravame è apprezzabile su un duplice piano: da un lato, non è stata valutata l’adeguatezza delle misure adottate in rapporto al rischio cui era esposto il conducente, avendo i giudici inserito nel quadro un rischio ulteriore e diverso, quello dei soggetti terzi; dall’altro, è stata posta a carico dell’imputato una regola che non si è concretizzata nell’evento, che ha riguardato lo stesso conducente. I giudici del merito possono ritenere inadeguate le misure adottate, ma solo verificando, sulla ricostruzione fattuale, se esse fossero nell’occorso inadeguate per la difficoltà di eseguire il comando, per una dimostrata prassi trasgressiva o per altre ragioni restituite dal compendio fattuale.
La sentenza è pertanto annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Torino per un rinnovato giudizio alla stregua dei principi esposti.
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Nota della Redazione
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