Improcedibilità dell’AU eolica illegittima per verifica sostanziale anticipata (TAR Calabria n. 382 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica per impianti alimentati da fonti rinnovabili, la verifica preliminare della documentazione ha carattere meramente formale. Le valutazioni sostanziali in ordine al progetto, comprese le incongruenze e le criticità tecniche, devono essere svolte nella conferenza di servizi, previa istruttoria e con la partecipazione del proponente. È pertanto illegittimo il provvedimento di improcedibilità e archiviazione che, in luogo del mero riscontro documentale, si fondi su un giudizio di merito anticipato, nonché il conseguente diniego adottato senza convocazione della conferenza di servizi, in difetto di istruttoria e di contraddittorio. Il PAUR ha natura unitaria e contiene i diversi titoli autorizzatori; il rilascio dell’autorizzazione unica non è attivabile autonomamente dopo o fuori dalla procedura complessivamente considerata.

Il Fatto

La società ricorrente presentava domanda per il rilascio del PAUR ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e contestuale istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per un impianto eolico sito in provincia di Catanzaro. Dopo aver prodotto la documentazione richiesta e aver ottemperato alle sollecitazioni tecniche dell’amministrazione, riceveva dalla struttura regionale competente la comunicazione di improcedibilità del 12 giugno 2024, con archiviazione del procedimento per incompletezze e incongruenze ritenute non sanabili.

Seguiva il diniego del 4 settembre 2024, motivato per relationem sul provvedimento di archiviazione. La società impugnava gli atti davanti al TAR Calabria, deducendo la mancata convocazione della conferenza di servizi, la violazione delle garanzie procedimentali e il carattere sostanziale di una verifica che avrebbe dovuto essere solo formale. La resistente eccepiva l’inammissibilità per natura endoprocedimentale degli atti e, in via subordinata, l’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di rito. Rileva che l’acquiescenza presuppone atti o comportamenti univoci e incompatibili con la volontà di impugnare, non essendo configurabile per presunzione. Nel caso concreto, l’accettazione espressa della natura condizionata del PAUR in sede di conferenza di servizi rende inammissibile, per questa parte, il primo ricorso per motivi aggiunti; resta invece ammissibile il ricorso principale, perché l’atto impugnato era in astratto idoneo a determinare un arresto procedimentale.

Sul merito, il Tribunale ricostruisce la scansione procedimentale dettata dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e dalle linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza l’amministrazione compie una verifica formale della documentazione, comunicando l’avvio del procedimento o l’improcedibilità per carenza documentale. Solo nella successiva conferenza di servizi si svolge l’istruttoria tecnico-sostanziale, mediante richieste di integrazione e chiarimenti.

Nel caso di specie l’amministrazione ha invertito tale sequenza: dopo aver richiesto l’utilizzo della modulistica e la ritrasmissione degli allegati su altro cloud, ha dichiarato l’improcedibilità e, con atto successivo, ha adottato il diniego richiamando il provvedimento di archiviazione. Le carenze contestate, osserva il Collegio, non attengono a profili meramente formali ma a valutazioni tecniche e di merito, quali l’incongruenza del progetto e la scelta di non richiedere la variante urbanistica. Si tratta di aspetti da esaminare nella fase successiva, con istruttoria e partecipazione del proponente.

Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, il Tribunale lo respinge. Richiamando la natura unitaria del PAUR, che non sostituisce ma contiene i diversi titoli autorizzatori, esclude che il rilascio dell’autorizzazione unica possa essere attivato autonomamente dopo o fuori dalla procedura complessivamente considerata. Il provvedimento che nega la riapertura del procedimento non è, pertanto, affetto da difetto di logicità.

Il ricorso principale è invece accolto: la comunicazione di improcedibilità e archiviazione del 12 giugno 2024 e il diniego del 4 settembre 2024 vengono annullati, salvo il riesercizio del potere. L’accoglimento assorbe gli ulteriori motivi del primo ricorso per motivi aggiunti non dichiarati inammissibili. Le spese di lite sono integralmente compensate per la sussistenza di una soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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