Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 2315 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per l’attuazione del giudicato del giudice ordinario, l’amministrazione è tenuta a dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, senza che il proprio contegno inerte possa giustificare l’inadempimento. Ove sia decorso il termine fissato dalla sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, il giudice amministrativo può ordinare la corresponsione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza n. 1027/2023 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per due anni scolastici.
Il titolo era passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice ordinario. Il ricorrente deduce l’esito infruttuoso della notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Chiede la condanna dell’amministrazione al pagamento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il testo dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. e verifica la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione. Risulta rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente.
Il TAR accerta altresì il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, fissando il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il giudice precisa che, in caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo.
La natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria sostiene la soluzione. Il mancato rispetto del limite temporale non dipende dalla parte ricorrente, ma è imputabile a una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.
Il TAR nomina quindi un commissario ad acta, individuato in un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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