Abuso edilizio e sanzione massima per vincolo espropriativo decaduto (TAR Calabria n. 380 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere edilizie realizzate in totale difformità dal titolo costituisce atto dovuto e vincolato, che non richiede specifica valutazione dell’interesse pubblico concreto alla demolizione né comparazione con l’interesse privato, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva che il tempo trascorso non può legittimare. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001 presuppone che le opere abusive ricadano in area soggetta a vincolo preordinato all’esproprio: qualora tale vincolo sia decaduto per inutile decorso del quinquennio, ai sensi dell’art. 9 d.P.R. n. 327/2001, la sanzione nella misura massima è illegittima e va annullata.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un immobile edificato in forza di una concessione edilizia del 1979, rilasciata per un intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato a due piani fuori terra. Con ordinanza del 3 ottobre 2023 il Comune ha contestato la realizzazione, in totale difformità dal titolo, di un ampliamento volumetrico di circa 6 mq per ciascuno dei tre livelli — la cd. “torre” — e di una sopraelevazione del terzo livello con mansarda e terrazzo, ingiungendone la demolizione.

Impugnato l’ordine demolitorio, nelle more del giudizio il Comune ha accertato l’inottemperanza e ha irrogato alla ricorrente la sanzione amministrativa di euro 20.000, ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, contestando l’illegittimità derivata e la quantificazione della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso principale. Quanto alla cd. “torre”, il progetto allegato alla concessione edilizia del 1979 non contempla la volumetria aggiuntiva. Trattandosi di intervento di demolizione e ricostruzione, il titolo del 1979 costituisce il nuovo e unico parametro di legalità dell’edificio: ogni elemento non trasposto nei grafici di quel progetto deve ritenersi non autorizzato, a nulla rilevando la presenza di volumetrie in epoche anteriori.

Quanto alla sopraelevazione, la Corte esclude l’equipollenza tra la comunicazione del parere favorevole della commissione edilizia e il titolo abilitativo. Dopo l’entrata in vigore della legge n. 10/1977, il parere della commissione — atto endoprocedimentale privo di autonomia — non ha più valore provvedimentale di assentimento, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato, sez. II, n. 7167 del 2024. Nel caso di specie al parere del 1980 non ha fatto seguito alcun titolo definitivo.

Non colgono nel segno le censure sul difetto di motivazione. L’esercizio del potere repressivo in materia edilizia è attività vincolata, che non richiede comparazione con gli interessi privati, non essendo ravvisabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva che il tempo trascorso non può legittimare (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2380 del 2021). Respinta anche la doglianza sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento, trovando applicazione l’art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990, per la natura vincolata del provvedimento. La realizzazione di volumetria aggiuntiva su tre livelli e di un’intera sopraelevazione configura un organismo edilizio radicalmente diverso da quello autorizzato, integrando la totale difformità che legittima la sanzione demolitoria ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001.

I motivi aggiunti sono invece fondati. La sanzione nella misura massima è stata irrogata sul presupposto che le opere ricadessero in area destinata a opere e spazi pubblici. Tale assunto è smentito dalla cronologia degli strumenti urbanistici: al momento dell’irrogazione non era più efficace il vincolo preordinato all’esproprio, essendo decorso il termine quinquennale ex art. 9 d.P.R. n. 327/2001. La successiva delibera consiliare di reiterazione del vincolo, adottata in pendenza di giudizio, è stata sospesa in sede cautelare. La sequenza degli atti suggerisce una condotta volta a costruire tardivamente il presupposto per la massima sanzione, configurando un’ipotesi di sviamento di potere. La sanzione pecuniaria va pertanto annullata, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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