Condanne ostative e rinnovo del permesso di soggiorno (TAR Lombardia n. 2319 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le condanne per uno dei reati ostativi richiamati dall’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, tra cui la rapina, precludono tassativamente il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno al cittadino extracomunitario per scelta del legislatore. Non è necessario l’accertamento in concreto della pericolosità sociale del richiedente, né assume rilievo il suo grado di inserimento nel contesto sociale italiano. L’unica eccezione all’automatismo ostativo è l’accertata presenza dei legami familiari contemplati dall’art. 29 del medesimo decreto legislativo, che impone il bilanciamento di cui all’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Il giudizio di pericolosità compiuto a monte dal legislatore non richiede la valutazione discrezionale dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario presente in Italia, aveva ottenuto dalla Questura un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, poi scaduto. Presentata istanza di rinnovo, la Questura la respinse con provvedimento fondato sulla condanna riportata dall’interessato con giudizio abbreviato per il delitto di rapina, ritenuto reato ostativo ex lege.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia deducendo, con unico motivo, il difetto di istruttoria e di motivazione e la violazione dell’art. 27, comma 2, Cost., per non avere l’Amministrazione valutato in concreto la sua pericolosità e il suo inserimento sociale. L’Amministrazione intimata si è costituita con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui le condanne per una delle ipotesi di cui all’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, tra cui quelle per rapina, precludono tassativamente il rilascio come il rinnovo del permesso di soggiorno. Si tratta di una scelta operata a monte dal legislatore, che non richiede né l’accertamento in concreto della pericolosità sociale dello straniero né la valutazione del suo grado di integrazione sociale. Il Collegio richiama in proposito TAR Marche, sez. II, n. 586 del 2023, che rimanda a Cons. Stato n. 4483 del 2022 e ad altre pronunce conformi.
Applicando tali coordinate al caso, il giudice rileva che la condanna riportata dal ricorrente è per il delitto di rapina. Il reato è espressamente richiamato dall’art. 380 cod. proc. pen., al quale rinvia l’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998. Ne deriva che il reato rientra tra quelli automaticamente ostativi al rinnovo del titolo di soggiorno.
Su questa base il Collegio dichiara radicalmente infondata la tesi della necessaria valutazione in concreto della pericolosità sociale da parte dell’Amministrazione: l’automatismo ostativo opera per volontà del legislatore e non ammette il sindacato discrezionale invocato dal ricorrente.
Quanto al secondo argomento, relativo al grado di inserimento sociale, il Tribunale osserva che l’unica eccezione all’operare dell’automatismo espulsivo è l’accertata presenza dei legami familiari contemplati dall’art. 29, d.lgs. n. 286/1998, che imporrebbe la valutazione discrezionale e il bilanciamento ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Nel caso di specie il ricorrente non ha dimostrato alcun legame familiare sul territorio nazionale e non può quindi invocare l’eccezione.
Il ricorso è pertanto respinto. Le spese di lite sono compensate tra le parti costituite per ragioni di equità sostanziale.
Nota della Redazione
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