Riforma assoluzione fini civili e rinnovazione prova dichiarativa (Cass. pen. Sez. II n. 5733 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado fondandosi su un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva è tenuto, anche d’ufficio, a rinnovare l’istruzione dibattimentale. L’obbligo permane anche successivamente all’introduzione del comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103. Il principio opera in forza dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e della necessaria correlazione tra prova dichiarativa e decisione. L’annullamento per omessa rinnovazione è pronunciato agli effetti civili e il rinvio è disposto davanti al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Torino, ha dichiarato due imputati responsabili ai soli effetti civili del reato di truffa in concorso e li ha condannati al risarcimento del danno, liquidato equitativamente.
Il primo giudice aveva escluso gli artifici e raggiri richiamandosi al certificato di revisione del mezzo, attestante l’idoneità alla circolazione, e ritenendo inattendibile il testimone che aveva eseguito i controlli. La corte territoriale ha ribaltato tale valutazione, giudicando credibile il teste e configurabile l’inganno anche nella fase di verifica tecnica. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione sul giudizio di responsabilità e sulla determinazione del danno.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 22065 del 28 gennaio 2021, Cremonini, secondo cui il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva è tenuto, anche d’ufficio, a rinnovare l’istruzione dibattimentale, pure dopo il comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen. introdotto dalla legge n. 103/2017.
La verifica del rispetto di tale regola processuale impone di individuare quale prova il giudice di merito abbia considerato decisiva. Il Tribunale aveva fondato l’assoluzione sul certificato di revisione e sulla deposizione del responsabile dell’officina, ritenuto attendibile quanto all’assenza di vizi al momento del controllo tecnico. La corte territoriale, al contrario, ha giudicato credibile il medesimo teste, accogliendo la sua versione circa l’occultamento del vizio da parte dei ricorrenti mediante l’apposizione di materiale atto a mascherare i difetti del telaio.
Il diverso apprezzamento cade, dunque, su una testimonianza ritenuta decisiva da entrambe le sentenze, perché da essa dipende la qualificazione del certificato di revisione: se sia stato ottenuto fraudolentemente dagli imputati, come ha ritenuto la corte di merito, oppure rilasciato impropriamente dal collaudatore, come aveva sostenuto il tribunale. Il punto incide in modo determinante sull’accertamento della condotta truffaldina.
La Corte rileva che il ribaltamento, ai soli fini civili, di una assoluzione fondata su una prova dichiarativa decisiva non può prescindere dalla sua rinnovazione. Poiché la Corte di appello non vi ha provveduto, la sentenza impugnata è annullata. L’annullamento è pronunciato agli effetti civili e il rinvio, per il nuovo giudizio, è disposto davanti al giudice civile competente per valore in grado di appello, mentre le spese della parte civile sono rimesse al definitivo.
Nota della Redazione
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