Aggravanti concorrenti per conducenti professionali in stato di ebbrezza (Cass. pen. Sez. 4 n. 5346 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, le previsioni di cui all’art. 186-bis, comma 3, cod. strada, per i conducenti a rischio elevato, delineano una circostanza aggravante e non una fattispecie autonoma di reato. L’ipotesi del conducente a rischio elevato che provochi un incidente stradale, sanzionata dall’art. 186, comma 2-bis, secondo periodo, cod. strada con il raddoppio delle sanzioni, ha natura speciale rispetto alla previsione di cui all’art. 186-bis, comma 3, essendo elemento specializzante la causazione dell’incidente. Ne consegue che, in base al criterio di cui all’art. 15 cod. pen., trova applicazione la sola norma speciale, senza che possa farsi ricorso alla disciplina del concorso di circostanze di cui all’art. 63, comma quarto, cod. pen., la cui applicazione determinerebbe un bis in idem sostanziale.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), 2-bis e 186-bis, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 285/1992, per essersi posto alla guida di un autoarticolato in stato di ebbrezza alcolica (tasso di 1,08 g/l e 1,03 g/l nelle due misurazioni), provocando un incidente stradale nel quale il mezzo era uscito dalla carreggiata abbattendo il guard-rail. Il giudice di primo grado aveva contestato sia l’aggravante dell’incidente stradale sia quella prevista per i conducenti di veicoli di particolare tipologia. La Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma, aveva rideterminato la pena in mesi sei e giorni venti di arresto ed euro 3.333,34 di ammenda. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’illegalità della pena per l’erronea applicazione degli aumenti previsti dalle due aggravanti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente la questione relativa alla natura giuridica della previsione di cui all’art. 186-bis, comma 3, cod. strada, richiamando il precedente di Sez. 4, n. 9592 del 16/12/2015, Rv. 266384 e la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 2012, secondo cui tale disposizione non delinea un’autonoma fattispecie incriminatrice ma configura una circostanza aggravante della guida in stato di ebbrezza.
Muovendo da tale premessa, la Corte ha affrontato la questione del rapporto tra l’aggravante dell’incidente stradale di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada e quella prevista per i conducenti a rischio elevato di cui all’art. 186-bis, comma 3, cod. strada. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, che invocava l’applicazione del criterio del concorso di circostanze di cui all’art. 63, comma quarto, cod. pen., la Corte ha rilevato che le due disposizioni concorrono solo apparentemente: la previsione di cui all’art. 186, comma 2-bis, secondo periodo, contempla l’ipotesi del conducente a rischio elevato in stato di ebbrezza che provochi un incidente stradale, mentre quella di cui all’art. 186-bis, comma 3, riguarda la medesima condotta senza l’elemento dell’incidente. L’elemento specializzante dell’incidente stradale rende applicabile, ai sensi dell’art. 15 cod. pen., la sola norma speciale, risultando la pena determinata muovendo dalla cornice edittale della lett. b) dell’art. 186, aumentata da un terzo alla metà e poi raddoppiata.
Quanto alla dedotta illegalità della pena, la Corte ha richiamato la distinzione, chiarita da Sezioni Unite n. 47182 del 31/03/2022, Rv. 283818, tra pena illegale e pena illegittima: la prima ricorre solo quando la sanzione eccede i limiti edittali della norma incriminatrice, mentre ogni altra violazione delle regole di commisurazione determina una pena illegittima, frutto di un errato esercizio del potere discrezionale. Nel caso di specie la pena inflitta risultava compresa nella cornice edittale dell’art. 186, comma 2-bis.
I giudici di merito erano tuttavia incorsi in un errore materiale nel calcolo dell’aumento: avendo assunto come pena base due mesi di arresto ed euro 1.000 di ammenda e volendo applicare l’aumento della metà, avevano erroneamente indicato mesi tre e giorni dieci di arresto ed euro 1.666,67 di ammenda, invece di mesi tre ed euro 1.500. La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena.
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Nota della Redazione
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