Misure cautelari: riesame, aggravante e interesse concreto dell’indagato (Cass. pen. Sez. III n. 20158 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento cautelare, l’interesse concreto e attuale dell’indagato a proporre riesame o ricorso per cassazione, volto a ottenere l’esclusione di un’aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, sussiste solo quando l’incidenza riguardi l’an o il quomodo della misura. La nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella richiesta per il giudizio di colpevolezza finale: è sufficiente un elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità, non applicandosi il canone della precisione e concordanza di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Il controllo di legittimità sulla motivazione del Tribunale del riesame è circoscritto alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e dell’assenza di illogicità evidenti, restando preclusa ogni nuova valutazione degli elementi indizianti e delle esigenze cautelari.
Il Fatto
Il ricorrente è indagato per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ex art. 416-bis cod. pen., per fatti commessi in epoca antecedente e prossima al dicembre 2024, in concorso con altre persone. Il G.I.P. del Tribunale di Palermo, a seguito di declaratoria di incompetenza del G.I.P. di Agrigento, applicava gli arresti domiciliari; il Tribunale del riesame di Palermo confermava la misura con ordinanza del 18 agosto 2025.
Avverso tale provvedimento la difesa proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi: contestazione dell’aggravante per assenza di finalità di favorire il sodalizio; carenza del quadro indiziario sull’attività di spaccio; mancata qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5; insussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso, dichiarando infondate le censure. Sul primo motivo, relativo all’aggravante, i giudici di legittimità ne rilevano l’inammissibilità: la questione non era stata sollevata nella richiesta di riesame e la difesa non ha illustrato con sufficiente specificità quali ripercussioni concrete l’indagato abbia subito dal preteso difetto di motivazione. Viene richiamato il principio secondo cui l’interesse ad impugnare per escludere un’aggravante o ottenere una diversa qualificazione sussiste solo se ciò incide sull’an o sul quomodo della misura (Sez. III n. 17366 del 2022).
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che i gravi indizi di colpevolezza non richiedono i criteri probatori del giudizio di merito: è sufficiente un elemento idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità, come conferma il richiamo operato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. all’art. 192, commi 3 e 4, e non al comma 2 (Sez. IV n. 16158 del 2021; Sez. V n. 36079 del 2012).
Il controllo di legittimità, si precisa, è circoscritto all’esame dell’atto impugnato e verifica due requisiti: l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e l’assenza di illogicità evidenti (Sez. IV n. 26992 del 2013). Non è consentito alla Corte procedere a una nuova valutazione degli elementi indizianti o degli aspetti fattuali, né riconsiderare le caratteristiche soggettive dell’indagato.
Nel caso concreto, il giudizio sulla gravità indiziaria non presenta profili di irragionevolezza: il Tribunale ha valorizzato le indagini da cui è emerso l’acquisto di circa sessanta grammi di cocaina, ceduti a credito per un valore di circa tremila euro, nonché l’uso di un verbale di sequestro contraffatto per giustificare il mancato pagamento. Tali elementi rendono plausibile la destinazione allo spaccio e il legame fiduciario con il fornitore, escludendo la qualificazione attenuata ex art. 73, comma 5. Il ricorso, che sollecita una diversa lettura delle fonti dimostrative, non è ammissibile (Sez. IV n. 18795 del 2017).
Infine, anche il giudizio sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura è immune da censure: il Tribunale ha ancorato il pericolo di reiterazione a elementi concreti e attuali, quali le modalità dei fatti, il dato ponderale, la facilità di approvvigionamento e i legami con soggetti inseriti nel narcotraffico. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 273 c.p.p. – Condizioni generali di applicabilità delle misure
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso