Condanna assicurativa condizionata a rinegoziazione integra ultrapetizione (Cass. civ. Sez. III n. 22533 del 04.08.2025)
ricorrente indicata come azienda sanitaria, controricorrente come compagnia assicuratrice.
CONTENUTO:
Principi di diritto (Massima)
La condanna dell’assicuratore all’adempimento dell’obbligo di copertura, subordinata al pagamento da parte dell’assicurato di un premio addizionale per aggravamento del rischio, rimesso nel quantum e nell’an a un futuro accordo negoziale, attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto e integra il vizio di ultrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ.. La qualificazione del trasferimento della sede dell’azienda sanitaria come «variazione che modifica il rischio», ai sensi della clausola contrattuale che la disciplina, costituisce espressione di un apprezzamento valutativo che richiede una specifica e motivata indagine sugli elementi fattuali rilevanti. L’accertamento deve verificare, sulla base di dati empirici e prognosi probabilistiche, se le mutate condizioni di esercizio dell’attività siano idonee a incrementare il verificarsi degli eventi coperti dalla garanzia. La sua omissione integra il vizio motivazionale di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ..
Il Fatto
Un’azienda sanitaria chiedeva al tribunale di accertare l’inadempimento della compagnia assicuratrice all’obbligo, previsto nelle condizioni generali di polizza, di fornire copertura per i sinistri occorsi nel primo semestre del 2013, domandando la condanna alla prestazione assicurativa e il risarcimento del danno non patrimoniale. La convenuta eccepiva il difetto di interesse ad agire e proponeva domanda riconvenzionale di nullità o invalidità del contratto per aggravamento del rischio dolosamente non comunicato.
Il tribunale rigettava la domanda per carenza di interesse ad agire. La Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’appello principale, condannava la compagnia a fornire la garanzia per i sinistri occorsi successivamente al trasferimento della sede, ma subordinava la condanna al pagamento del premio aumentato in base al corrispondente aggravamento del rischio, nella misura che le parti avrebbero pattuito. L’azienda ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, per la loro intrinseca correlazione, e li ritiene manifestamente fondati. Il percorso argomentativo della sentenza impugnata è viziato da un duplice errore, che inficia la premessa e l’inferenza deduttiva.
Quanto alla premessa, l’applicabilità della clausola che disciplina le variazioni incidenti sul rischio esige la sussistenza di una variazione che modifichi il rischio. La Corte territoriale ha attribuito tale natura al mero trasferimento della sede dell’azienda sanitaria, circostanza contestata tra le parti e decisiva, poiché l’inesistenza di un aggravamento del rischio integrava fatto costitutivo della domanda di adempimento formulata dall’attrice.
L’incidenza del trasferimento sul rischio assicurato è espressione di un apprezzamento valutativo. Esso richiede una puntuale indagine sugli elementi fattuali compiutamente identificati, ossia la verifica dell’idoneità delle mutate condizioni di esercizio a determinare, sulla base di dati empirici e prognosi probabilistiche, un incremento del verificarsi degli eventi coperti. Tale accertamento è del tutto omesso: la qualificazione del mutamento di sede come variazione incidente sul rischio è postulata quasi per implicito, senza esplicazione del convincimento né illustrazione di elementi istruttori, nonostante la diatriba sul punto. Risulta così concretato il vizio motivazionale denunciato con il secondo motivo.
Sulla scorta di tale erronea premessa, anche l’irrogazione della condanna condizionata è non conforme a diritto. L’azienda aveva invocato l’adempimento dell’obbligo contrattuale, presupponendo l’insussistenza dell’aggravamento. La condanna pronunciata, subordinata all’esecuzione di una prestazione accessoria non ancorata nel quantum a un parametro determinato né nell’an a un evento oggettivo, ma rimessa a un ulteriore ed eventuale accordo negoziale, realizza l’attribuzione di un bene diverso da quello richiesto, con gravame a carico della parte richiedente. Ciò configura il denunciato vizio di ultrapetizione per inosservanza dell’art. 112 cod. proc. civ..
Assorbiti il terzo e il quarto motivo, la Corte accoglie i primi due, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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