Partecipazione mafiosa: prova del reinserimento dopo la scarcerazione (Cass. pen. Sez. II n. 34856 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza è sindacabile in cassazione solo se si traduce in violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, non potendo il giudice di legittimità sostituire la propria valutazione a quella di merito. Quanto al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., la prova della partecipazione può ricavarsi, in mancanza della dimostrazione dell’inserimento formale, dal compimento di uno o più delitti-fine o di attività inequivocabilmente significative per la vita associativa. La pregressa condanna per il medesimo reato non rende la partecipazione in re ipsa, ma non preclude al giudice di trarre il quadro indiziario da elementi successivi alla scarcerazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 15/05/2026, rigettava la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza del 23/04/2026 con cui il G.i.p. aveva applicato la custodia cautelare in carcere, ritenendolo gravemente indiziato del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, aggravato dall’essere il sodalizio armato.
Il ricorrente impugnava per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 416-bis cod. pen. e la mancanza della motivazione. Sosteneva, in particolare, che il Tribunale avesse reputato la sussistenza dei gravi indizi in re ipsa in ragione della pregressa condanna, senza confrontarsi con gli elementi di allontanamento dal sodalizio, con il contenuto di alcune conversazioni intercettate e con il carattere neutro di incontri non captati. Contestava, inoltre, la valorizzazione in chiave indiziaria di tre vicende estorsive, per le quali il pubblico ministero non aveva richiesto la misura cautelare.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 11 del 22.03.2000, ribadito da pronunce più recenti, secondo cui il controllo di legittimità sulla motivazione del tribunale del riesame riguarda la congruenza della valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, restando estranea la ricostruzione dei fatti e l’attendibilità delle fonti. Ne deriva che l’insussistenza dei gravi indizi ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile solo se si traduce in violazione di specifiche norme o in motivazione mancante o manifestamente illogica.
Richiamando la giurisprudenza in materia di intercettazioni, il Collegio ricorda che l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituiscono questione di fatto, sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità. Sul piano sostanziale, la Corte individua la struttura del reato associativo nel reato a forma libera e di pura condotta, precisando che le forme della partecipazione possono essere le più diverse e assumere connotati apparentemente quotidiani.
La Corte richiama quindi le Sezioni Unite n. 33745 del 2005 e le Sezioni Unite n. 36958 del 27.05.2021: rileva la messa a disposizione tendenzialmente durevole e continua delle proprie energie per i fini criminosi comuni, nella consapevolezza del contributo altrui e della metodologia sopraffattoria. In mancanza della prova dell’inserimento formale, la partecipazione può desumersi dal compimento di uno o più delitti-fine o di attività significative per la vita associativa.
Applicando tali principi, il Collegio ritiene che il Tribunale abbia adeguatamente argomentato la gravità del quadro indiziario, valorizzando plurimi elementi: le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, le video-riprese e le intercettazioni, gli incontri con esponenti apicali del sodalizio, il coinvolgimento in tre episodi estorsivi, l’esercizio di un potere di controllo sulle attività economiche del territorio e il ricorso a esponenti mafiosi per una spedizione punitiva.
La Corte respinge le censure difensive: il Tribunale non ha fondato i gravi indizi sulla sola pregressa condanna, né ha preteso una prova contraria; ha spiegato perché le affermazioni di voler restare fuori dalle dinamiche mafiose non escludessero la valenza indiziaria degli elementi raccolti; la mancata intercettazione di alcuni incontri non ne preclude la valutazione; la scelta del pubblico ministero di non richiedere la misura per le vicende estorsive non impediva di valorizzarle a supporto dell’addebito associativo. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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