Erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello e qualificazione come ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. 1 n. 6581 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inappellabile la sentenza del giudice di pace di condanna alla sola pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 37 d.lgs. n. 274/2000. L’impugnazione proposta avverso tale provvedimento con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto deve essere qualificata come ricorso per cassazione dal giudice che la riceve in composizione monocratica; ove questi abbia invece deciso, la Corte di cassazione, investita del ricorso, annulla senza rinvio la decisione illegittima e qualifica l’originario gravame, procedendo alla verifica della sua ammissibilità. Tale verifica, nel caso di processo celebrato in assenza dell’imputato, impone di accertare il rispetto delle condizioni di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., richiedendosi il deposito del mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen.
Il Fatto
Con sentenza del 7 marzo 2024, il Giudice di Pace di Voghera condannava l’imputato alla pena dell’ammenda per il reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998. Avverso tale pronuncia veniva proposto appello, sul presupposto dell’omessa traduzione della sentenza e dell’illegittima celebrazione del processo in assenza. Il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice di appello, pur rilevando la natura inammissibile dell’impugnazione, la rigettava nel merito.
Avverso la sentenza del Tribunale, l’imputato, per il tramite del difensore di ufficio, proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazioni di legge in ordine all’omessa traduzione, alla mancata applicazione dell’art. 420-quater cod. proc. pen. e all’illegittima declaratoria di inammissibilità dell’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato come, ai sensi dell’art. 37 d.lgs. n. 274/2000, la sentenza del giudice di pace che condanna alla sola pena pecuniaria sia inappellabile, essendo consentito esclusivamente il ricorso per cassazione. Ha quindi richiamato il principio, costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice che riceve un’impugnazione proposta con un mezzo diverso da quello prescritto deve limitarsi a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento e l’intento di sottoporlo a sindacato giurisdizionale, trasmettendo gli atti al giudice competente.
Nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver correttamente rilevato l’inammissibilità dell’appello, era invece pervenuto a una pronuncia di rigetto. Tale decisione è stata ritenuta illegittima, in quanto adottata in violazione del citato art. 37 e dell’art. 568 cod. proc. pen. La Corte ha conseguentemente disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, procedendo alla qualificazione dell’originaria impugnazione come ricorso per cassazione.
Accertata la natura del gravame, la Corte ne ha verificato l’ammissibilità, richiamando la disciplina dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Ha osservato come, nel caso di processo celebrato in assenza dell’imputato, l’atto di impugnazione proposto dal difensore di ufficio debba essere assistito, a pena di inammissibilità, da uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza impugnata. Ha precisato che tale disposizione si applica anche quando sia controversa la dichiarazione di assenza ed opera, in mancanza di deroghe, anche nel giudizio di cassazione, essendo finalizzata a garantire all’imputato la conoscenza consapevole della progressione del processo.
Nel caso in esame, essendo stato l’imputato giudicato in assenza ed essendo pacifico che il difensore di ufficio fosse privo della procura speciale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.