Condanna per atti persecutori ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno (TAR Lombardia n. 2204 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, la condanna per il reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis cod. pen. costituisce causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto reato rientrante tra quelli previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Tale automatismo preclusivo è indenne da rilievi di costituzionalità, poiché la valutazione sulla pericolosità sociale è compiuta a monte dal legislatore. La concessione della sospensione condizionale della pena non incide sull’operatività della causa ostativa, qualunque sia la pena detentiva riportata.
Il Fatto
Il ricorrente, di nazionalità kosovara, si trova in Italia dal 2017 in virtù di un permesso di soggiorno per attesa occupazione rilasciato dalla Questura di Milano e scaduto il 21.12.2018. Con istanza dell’11.1.2019 ha chiesto il rinnovo del titolo con contestuale conversione in lavoro subordinato, svolgendo attività lavorativa come panettiere.
Con provvedimento del 12.8.2021 la Questura ha rigettato l’istanza ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, TUI, ravvisando precedenti penali ostativi e un giudizio di pericolosità sociale, senza concedere il termine per il volontario abbandono del territorio. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. La Sezione ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 1366/2021.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la cornice normativa di riferimento. L’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 impone il rifiuto del rinnovo quando manchino i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno. L’art. 4, comma 3, TUI annovera tra tali requisiti l’assenza di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per i reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Tra questi ultimi rientrano gli atti persecutori di cui all’art. 612-bis cod. pen., richiamati dall’art. 380, comma 2, lett. l-ter, cod. proc. pen. Ne deriva che la condanna per tale reato, in mancanza di legami familiari che impongano la valutazione comparativa di cui all’ultimo periodo dell’art. 5, comma 5, costituisce causa ostativa al rinnovo, secondo un automatismo preclusivo già ritenuto legittimo dalla Consulta.
Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 3760/2017, n. 2592/2017 e n. 1709/2016, che a loro volta richiamano Corte cost. n. 172/2012, n. 227/2014 e n. 45/2017. La pena detentiva irrogata è irrilevante e la sospensione condizionale non elide la causa ostativa, poiché la valutazione di pericolosità è stata compiuta a monte dal legislatore.
Nel caso concreto il ricorrente ha riportato due condanne per atti persecutori a sfondo sessuale, la seconda confermata in appello. La Questura ha quindi legittimamente respinto il rinnovo, non ravvisando vincoli familiari da tutelare. Il provvedimento, di natura vincolata, resiste alla censura di eccesso di potere, che presuppone una discrezionalità assente in questa categoria di atti. Irrilevanti restano le due denunzie successivamente archiviate, poiché le condanne già riportate bastano a fondare il diniego. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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